Mase consultazione pubblica sullo schema di decreto per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa

Il MASE ha avviato la consultazione pubblica sullo“ Schema di decreto per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa”; tale procedimento si concluderà il 5 maggio 2025.
Si riportano di seguito i principali commi dell’articolo 1 il quale indica le finalità e i criteri del quadro normativo sulla responsabilità estesa del produttore, riduzione degli impatti ambientali, promozione della sostenibilità, circolarità e riutilizzo dei prodotti tessili e la gestione dei rifiuti.
In particolare, il primo comma della predetta norma prevede che: “[…]la responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, materassi, tessili o assimilati, per la casa e per l’ospitalità (di seguito denominati anche prodotti tessili)” e la definizione “ […] dei requisiti in applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche D.lgs. n. 152/2006 o Decreto), al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti tessili al termine del loro utilizzo, rafforzando lungo tutta la catena del valore la prevenzione, la selezione, il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio”. Al secondo comma riporta che il decreto in parola: “ promuove la sostenibilità della filiera dei prodotti tessili, la progettazione degli stessi e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo, finalizzata ad assicurare la prevenzione e il riutilizzo dei prodotti tessili usati e la raccolta, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei prodotti diventati rifiuti avvengano secondo le finalità e i criteri indicati dagli articoli 177, 179 e 181 del D.lgs. n. 152/2006
Al comma 4 l’articolo 1 dispone in materia di riutilizzo e prevede che: “[…] determina le modalità relative al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili e alla gestione dei rifiuti tessili, con particolare riferimento ai rifiuti tessili post-consumo raccolti in ambito urbano, la relativa responsabilità finanziaria e organizzativa, nonché le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare. Il presente decreto determina altresì:
- a) le modalità relative alla prevenzione, al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili;
- b) le modalità di gestione dei rifiuti tessili post-consumo;
- c) tutte le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare in forza del presente decreto;
- d) i criteri e le modalità attraverso cui i produttori, e per essi i sistemi di gestione, determinano e applicano il contributo ambientale;
- e) i costi ammessi alla copertura del contributo ambientale;
- f) gli ulteriori costi a carico dei sistemi di gestione dei produttori;
- g) le misure previste al fine di garantire la partecipazione al sistema di ulteriori attori rispetto ai produttori definiti all’art. 2 del presente decreto”.
Infine, confermando la responsabilità estesa del produttore, il quinto comma dell’articolo 1 dispone che: “ […]stabilisce modalità appropriate per promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di tutti i prodotti tessili adatti ad essere preparati per il riutilizzo, riparati e riciclati, al fine di favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Tali modalità tengono conto della riduzione delle sostanze chimiche pericolose nei tessuti, come disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), e dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti tessili, della fattibilità tecnica, della praticabilità economica e del corretto funzionamento del mercato interno”..
L’articolo 4, in coerenza con le premesse e l’articolo 1, dispone che: “ È istituito il regime di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili. I produttori di prodotti tessili adempiono ai propri obblighi di responsabilità estesa mediante i sistemi di gestione”.
Infine, per maggiori dettagli sullo “Schema di decreto per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa” è possibile visionarne il testo nel sito del MASE insieme alla griglia per le osservazioni e relazione illustrativa.