accise e imposte di consumo,  circular economy,  compliance e AEO,  energie rinnovabili,  free trade agreement

Il customs bulletin n.13 di Dogana Sostenibile segnala i provvedimenti normativi pubblicati tra il 7 aprile e il 11 aprile 2025 in Italia e UE.

Il customs bulletin n.13 di Dogana Sostenibile segnala i provvedimenti normativi pubblicati tra il 7 aprile e il 11 aprile 2025  in Italia e UE.

DOGANE & ACCISE -ITALIA

11 aprile 2025 Agenzia delle dogane e monopoli avviso “sdoganamento centralizzato all’importazione“.  Tale provvedimento riporta quanto segue: “Si comunica che, a far data dal 14 aprile 2025, sarà disponibile in ambiente di addestramento la procedura di sdoganamento centralizzato nazionale all’importazione. La procedura è prevista per le sole dichiarazioni doganali, presentate in procedura ordinaria di accertamento, in cui l’ufficio di supervisione e quello di presentazione delle merci sono collocati in Italia. I messaggi per la presentazione delle dichiarazioni doganali sono quelli già in uso (cosiddetti messaggi Hx), pubblicati in “Toolbox”, che devono riportare le seguenti informazioni: D.E. 5/26 “UfficioDoganalePresentazione”: codice ufficio doganale presso il quale sono ubicate le merci – Presentation Customs Office (PCO).  D.E. 5/27 “UfficioDoganaleControllo”: codice ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione doganale – Supervising Customs Office (SCO). D.E. 3/39   IdentificTitolAutorizzazione”: tipo autorizzazione, che deve essere valorizzato con la stringa “CCL”, e identificativo, che deve riportare il codice EORI del titolare dell’autorizzazione; D.E. 2/3 “CodiceTipDocIdentificativo”, nella sezione intestazione: codice documento “C513” e relativo numero di riferimento della customs decisions. Le funzioni, disponibili in AIDA 2.01, consentono al SCO e al PCO di gestire i controlli ognuno per la parte di propria competenza2. Il SCO comunica al PCO i controlli CS/VM da effettuare. Gli operatori economici interessati alla procedura in questione sono invitati a eseguire dei test in ambiente di addestramento, simulando l’operatività “reale”3. Gli uffici delle dogane possono supportare gli operatori economici nell’esecuzione di tali test utilizzando le funzionalità di AIDA validazione. Con successiva comunicazione sarà resa nota la data di disponibilità della procedura in ambiente di produzione”.

 10 aprile 2025 Agenzia delle dogane e monopoli circolare 8/2025 “procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto-chiarimenti” la quale riporta quanto segue:  […] In materia di ammissione temporanea, con particolare riguardo all’ambito di utilizzo del regime, alle modalità di vincolo del bene al regime ed ai susseguenti termini di appuramento, si ribadisce l’immutata applicabilità della Circolare 20/2022, in considerazione del fatto che questa trova fondamento su disposizioni di carattere unionale in alcun modo interessate dai cambiamenti intervenuti a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 141 del 2024  Come noto, i mezzi di trasporto usufruiscono di una particolare forma di semplificazione in base alla quale, in applicazione dell’articolo 141 paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE 2446/2015 (di seguito RD), il semplice passaggio della frontiera permette il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea. Pertanto, nel caso delle imbarcazioni da diporto, si ribadisce che l’ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’UE ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime. Si rammenta che la decisione di optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando un apposito formulario (allegato 71-01 RD), in applicazione dell’articolo 165 RD, risulta, tuttavia, utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento. Per quanto attiene invece più nello specifico ai termini di appuramento del regime di ammissione temporanea, si sottolinea che la circolare 20/2024 non si occupava dei commercial yacht ma solo degli yacht ad uso privato, non disciplinando, di conseguenza, la fattispecie.

Sull’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, si rammenta che secondo quanto disposto dall’articolo 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e ad operazioni di manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto. Tale procedura può trovare applicazione in caso di lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore degli stessi.[…]. Nel caso in cui le lavorazioni sull’imbarcazione vengano effettuate in regime di perfezionamento attivo, la dotazione di bordo dovrà essere vincolata a tale regime”.

10 aprile 2025 Agenzia dogane e monopoli avviso “attuazione sistema di controllo delle importazioni ICS2 vettori stradali e ferroviari”. Si legge: “ Si comunica che, come previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/28791 e precisato anche dalle informative pubblicate dalla Commissione europea2 , i vettori stradali e ferroviari che trasportano merci verso l’Unione europea sono interessati dagli obblighi derivanti dall’attuazione della release 3- step 3 prevista ai fini dell’implementazione del sistema di controllo delle importazioni ICS 23. Si specifica che per il trasporto combinato (ad es. Ro-Ro) i vettori stradali e ferroviari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata (ENS) 4. Tali vettori sono tenuti a collegarsi, ai fini dell’invio della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), al nuovo sistema di controllo delle importazioni ICS2 dal 1° aprile 2025; tali soggetti, qualora necessitino ancora di effettuare opportuni adeguamenti informatici, possono chiedere di aderire alla deployment window (dw) nella finestra temporale 1° aprile – 1° settembre 2025 inviando la richiesta, utilizzando i moduli pubblicati sul sito ICS 2 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli nella sezione Deployment Window alla seguente casella dedicata: adm.deploymentwindow@adm.gov.it . Si precisa che tale casella non risponderà a quesiti non inerenti la presentazione della domanda. Per presentare richiesta di Deployment Window gli operatori dovranno indicare:

  • Codice EORI;
  • ruolo nel processo logistico (road carriers, rail carriers ecc..);
  • durata richiesta per la DW (data di inizio e di conclusione) e conseguente data prevista per il passaggio al sistema ICS2.

Resta inteso che non potranno beneficiare della deployment window soggetti diversi da quelli sopra indicati e per i quali le rispettive finestre volte a garantire la transizione al nuovo sistema risultano già chiuse. Inoltre, gli Operatori Economici che operano con diverse modalità di trasporto potranno scegliere una sola data di attivazione per tutte le loro dichiarazioni ENS. Non potrà, pertanto, essere richiesta una nuova deployment window nel caso di operatore con più ruoli nella catena logistica che abbia già presentato analoga richiesta in vista di una precedente scadenza. Al fine di consentire ai predetti soggetti adeguato supporto tecnico- informatico, i rappresentanti della DG TAXUD renderanno disponibile un poster informativo, da affiggere presso i punti di confine. Tale poster sarà tradotto in più lingue e avrà un QR CODE di collegamento ad una pagina web contenente ulteriori informazioni. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Decisione di esecuzione UE 2023/2879, pubblicata sul seguente sito unionale: Decisione di esecuzione – 2023/2879 – EN – EUR-Lex, alla circolare n. 11/2021 del 12 marzo 2021 consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia Accise Dogane e Monopoli, alla documentazione pubblicata dalla Commissione europea sul sito unionale indicato nella nota 2

10 aprile 2025 Agenzia dogane e monopoli circolare 7/2025 Trattamento fiscale dell’energia prelevata dagli impianti di produzione e di energia elettrica per l’alimentazione dei servizi ausiliari” per cui: “ Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione del Testo Unico delle Accise, dell’energia elettrica alla luce della Delibera Arera 109/2021/R/eel del 16 marzo 2021 e s.m.i. Tale Delibera definisce le “modalità di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell’energia elettrica prelevata per i consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione e nel caso dell’energia elettrica prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo” disponendo, tra l’altro, che “i prelievi di energia elettrica dalla rete per l’alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l’alimentazione di sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete … sono trattati come energia elettrica immessa negativa (EIN) ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento”.  La Delibera sembra essere rivolta ad una definizione degli aspetti regolatori connessi ai prelievi dell'”energia immessa negativa”, come sopra definita, e conseguentemente, ai fini dell’applicazione delle accise, tale disposizione regolatoria non ha alcun effetto specifico in sé e per sé. Difatti, dal punto di vista fiscale, l’energia impiegata per l’alimentazione dei servizi ausiliari di un impianto di produzione di energia elettrica1, rappresenta un consumo proprio del soggetto produttore, sottoposto ad accisa e meritevole di esenzione ai sensi dell’art. 52, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle Accise. Riguardo all’energia immessa nei sistemi di accumulo, invece, con riferimento alle fattispecie illustrate nella Delibera 109/2021 non sembrano concretizzarsi i presupposti impositivi di legge, fermo restando che, comunque, l’eventuale consumo di energia per i servizi ausiliari degli impianti di accumulo rientra nella medesima fattispecie esposta al paragrafo precedente.

Al fine di identificare il soggetto obbligato tenuto a esporre nella dichiarazione annuale i consumi di cui si tratta, rimangono sempre applicabili anche ai casi descritti le definizioni dell’art. 53 del Testo Unico. Occorre distinguere a tale scopo le diverse modalità di approvvigionamento dell’“energia immessa negativa”:

  1. Qualora l’impianto acquisti direttamente sul mercato tale energia, assumerà

necessariamente la qualifica di soggetto obbligato ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera c- bis, del TUA.

  1. Nei casi riconducibili all’art. 53, comma 2, lettera a, del TUA, l’esercente l’impianto potrà, invece, richiedere di essere riconosciuto come soggetto obbligato.

In entrambi i casi, l’esercente l’impianto presenterà denuncia integrativa per aggiornare la propria posizione anagrafica e, di conseguenza, provvederà alla quantificazione del flusso di energia entrante nel punto di scambio, a riportare nella propria dichiarazione di consumo i quantitativi di energia elettrica impiegata per i servizi ausiliari e la liquidazione dell’accisa sui consumi tassati (se esistono). In linea con quanto previsto dalla predetta Delibera 109/2021/R/eel (punto 6), l’esercente l’impianto allegherà alla documentazione fiscale di norma prevista, anche la certificazione asseverata da perizia indipendente indicante il valore della potenza destinata al funzionamento dei medesimi servizi ausiliari di generazione. Ove non ricorrano le condizioni sopra indicate, qualora l’utente del dispacciamento, incaricato di stipulare il contratto di dispacciamento in immissione previsto dalla Delibera 109/2021, acquisti e successivamente ceda all’impianto di produzione l’energia elettrica con cui sono alimentati i servizi ausiliari, assumerà la qualifica di soggetto obbligato che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai “consumatori finali”, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a, del TUA. In tal caso, l’utente del dispacciamento dovrà necessariamente adempiere a tutti gli obblighi conseguenti, anche se l’accisa da corrispondere risultasse nulla in virtù della citata esenzione. Diversamente, qualora la cessione dell’energia sia svolta da un soggetto terzo che si interpone tra l’utente del dispacciamento e l’impianto, sarà ovviamente tale soggetto terzo a dover possedere la qualifica di soggetto obbligato “venditore” ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a, del TUA”.

DOGANE & ACCISE -UNIONE EUROPEA

11 aprile 2025  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698 della Commissione, del 10 aprile 2025, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

P10_TA(2024)0070 — Accordo di partenariato interinale CE-Stati del Pacifico: adesione di Niue — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2024 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all’adesione di Niue all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (07920/2024 – C10-0054/2024 – 2024/0010(NLE)) (Approfondimento).

P10_TA(2024)0071 — Accordo di partenariato interinale Comunità europea-Stati del Pacifico: adesione di Tuvalu — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2024 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all’adesione di Tuvalu all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (05757/2024 – C9-0033/2024 – 2023/0456(NLE)) (Approfondimento).

P10_TA(2024)0068 — Accordo di partenariato interinale CE-Stati del Pacifico: adesione di Tonga — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2024 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all’adesione del Regno di Tonga all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (07921/2024 – C10-0055/2024 – 2024/0048(NLE)) (Approfondimento ).

7 aprile 2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/670 della Commissione, del 4 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam.

ECONOMIA CIRCOLARE

Dogana sostenibile “compliance, economia circolare, materie prime critiche, ecodesign, PPWR e imballaggi e normativa ambientale”.

SVILUPPO SOSTENIBILE

10 aprile 2025 GSEBiocombustibili modalità per l’attestazione della sostenibilità Portale GSE.