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Accordo di libero scambio UE e India: i prossimi passi prima dell’entrata in vigore
L’accordo di libero scambio tra UE e l’India, una volta entrato in vigore, risponderà ad esigenze di politica commerciale e geopolitica molto importanti: Reagire alla forte volatilità dell’attuale politica internazionale (si ricordino, ad esempio, le azioni promosse dagli USA di Trump); Rafforzare il settore industriale con un gigante asiatico alternativo alla Cina; Confermare politiche commerciali legate associate alla tutela dell’ambiente e alla lotta al cambio climatico. Questo accordo, secondo il comunicato stampa “EU and India conclude landmark Free Trade Agreement” pubblicato dalla Commissione UE il 27 gennaio 2026, richiede, da parte dell’UE, che: le bozze di testo negoziate vengano pubblicate a breve. Vi terremo aggiornati; i testi saranno sottoposti…
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Olio di oliva: un bene strategico per l’UE. La Corte dei Conti fornisce le proprie raccomandazioni per migliorare il settore
La relazione speciale 01/2026 della Corte dei Conti europea intitolata “I sistemi di controllo per l’olio di oliva nell’UE. Un quadro completo, ma applicato in modo disomogeneo” offre un interessante analisi del quadro economico e normativo dell’olio di oliva il quale rappresenta un bene oggetto di export, import, processi di perfezionamento attivo. L’olio di olivo rappresenta un interessante settore al quale si applicano tematiche relative all’origine preferenziale (Accordi di libero scambio come il MERCOSUR) e all’origine non preferenziale. Perché l’olio d’oliva è importante per l’UE? Secondo la Corte dei Conti “L’olio d’oliva è un prodotto di punta per l’Unione europea che ne è il primo produttore, consumatore ed esportatore a…
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Accordo libero scambio UE-Cile: alcune modifiche sulle clausole doganali
Il regolamento UE 2025/880 prevede delle modifiche alle clausole doganali dell’accordo di libero scambio tra Cile e UE contenute nell’allegato 1 del regolamento UE 2019/287. In particolare prevede che: Articolo 5.14 “1. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla presente sezione all’importazione di una merce che sia già stata assoggettata a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia. Una misura di salvaguardia bilaterale che sia stata applicata più di una volta alla stessa merce non può essere prorogata di altri due anni,…
- accise e imposte di consumo, circular economy, compliance e AEO, energie rinnovabili, free trade agreement
Il customs bulletin n.13 di Dogana Sostenibile segnala i provvedimenti normativi pubblicati tra il 7 aprile e il 11 aprile 2025 in Italia e UE.
Il customs bulletin n.13 di Dogana Sostenibile segnala i provvedimenti normativi pubblicati tra il 7 aprile e il 11 aprile 2025 in Italia e UE. DOGANE & ACCISE -ITALIA 11 aprile 2025 Agenzia delle dogane e monopoli avviso “sdoganamento centralizzato all’importazione“. Tale provvedimento riporta quanto segue: “Si comunica che, a far data dal 14 aprile 2025, sarà disponibile in ambiente di addestramento la procedura di sdoganamento centralizzato nazionale all’importazione. La procedura è prevista per le sole dichiarazioni doganali, presentate in procedura ordinaria di accertamento, in cui l’ufficio di supervisione e quello di presentazione delle merci sono collocati in Italia. I messaggi per la presentazione delle dichiarazioni doganali sono quelli già in…
- accise e imposte di consumo, circular economy, compliance e AEO, energie rinnovabili, free trade agreement
Customs bulletin n.3/2025: normativa doganale, accise, economia circolare, sostenibilità ed energie rinnovabili
Il customs bulletin n.3 di Dogana Sostenibile segnala i provvedimenti normativi pubblicati tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 2025 in Italia, UE e altri paesi europei. DOGANE & ACCISE -ITALIA 30 gennaio 2025 Agenzia dogane e monopoli nota n.71960 avente ad oggetto “Determinazione dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti di cui all’articolo 62-quater del Dlgs 26/10/1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 01/02/2025” con cui si comunica che: “A decorrere dal 1° febbraio 2025, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali,…
- accise e imposte di consumo, circular economy, compliance e AEO, energie rinnovabili, free trade agreement
Customs bulletin n.2/2025: normativa doganale, accise, economia circolare, sostenibilità ed energie rinnovabili
Il customs bulletin n.2 di Dogana Sostenibile segnala i provvedimenti normativi pubblicati tra il 21 e il 27 gennaio 2025 in Italia, UE e altri paesi europei. DOGANE & ACCISE -ITALIA 23 gennaio 2025 Approvazione Parere VI Commissione Senato (Commissione Finanze e tesoro): Avanza l’iter legislativo per l’approvazione dello schema del decreto legislativo recante revisione alle disposizioni in materia di accise (tra cui anche la SOAC); 24 gennaio 2025 Agenzia entrate risoluzione n.6 su “ istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”…
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Istruzioni operative sull’entrata in vigore della convenzione PEM riveduta: l’avviso dell’Agenzia delle dogane del 19 dicembre 2024
L’agenzia delle dogane e monopoli con avviso sulla “entrata in vigore della convenzione pem riveduta, possibilità di cumulo a partire dal 1 gennaio 2025 e nuovi codici TARIC per le nuove prove d’origine” informa gli operatori economici che il 1 gennaio 2025 entrerà in vigore la convenzione PEM riveduta. La convenzione PEM riveduta si applica a condizione che: Nell’accordo di libero scambio in esame vi sia il riferimento alla convenzione modificata da ultimo e pubblicata nei loro accordi bilaterali; effettiva ratifica della Convenzione PEM riveduta e dell’aggiornamento dei relativi accordi bilaterali; il paese terzo (area euro-mediterranea) con cui l’UE ha sottoscritto un accordo deve completare le proprie procedure interne di…
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Israele, origine preferenziale e attestazione d’origine
Dal 16 marzo 2023 per poter ottenere l’origine preferenziale (accordo UE- Israele) è necessario indicare nella dichiarazione doganale il codice certificato Y864 (vuol dire: “La prova dell’origine indica che la produzione che determina l’origine non ha avuto luogo all’interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell’amministrazione israeliana”). Senza tale certificato l’attestazione d’origine viene rifiutata. Per facilitare i controlli doganali, è stata inserita la nota CD906, collegata a questa misura, che inoltre indica l’elenco delle località non ammissibili coni relativi codici postali consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf“.
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Origine preferenziale, REX e free trade agreements
Il REX (Registered ExporterSystem) è una forma di autodichiarazione dell’origine preferenziale che l’operatore economico europeo deve adoperare se previsto negli accordi di libero scambio. Nasce nell’ambito delle preferenze generalizzate in sostituzione del FORM-A e costituisce lo strumento che acquisisce sempre maggiore impiego nei nuovi accordi. E’ previsto dal regolamento delegato 2015/2446, dal regolamento 2015/2447 e dal codice doganale dell’Unione europea contenuto nel regolamento 2013/52; trova un interessante forma di interpretazione nelle linee guida TAXUD (Guidance relating to the Registered Exporter System (REX) )del maggio 2022. In particolare, si tratta di una registrazione non obbligatoria nel senso che la sua assenza non impedisce di effettuare operazioni doganali ma non consente il…
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Convenzione paneuromediterranea per un mare di opportunità commerciali
Il Mediterraneo come un mare di opportunità commerciali e di partnership? Si sempre di più grazie la Convenzione paneuromediterranea (PEM o paneuromediterranean convention) tra UE e l’Islanda, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Autorità palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza, Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo. Si tratta di un accordo di libero scambio che: a) Prevede la progressiva sostituzione dei protocolli d’origine con uno comune; b) Prevede la possibilità di fare cumulo bilaterale, diagonale e totale; c) Vi sono regole stanno ancora subendo un forte processo di semplificazione a favore degli operatori economici