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No circostanze eccezionali per ammissione temporanea per un periodo massimo di 24 mesi
Il regime doganale dell’ammissione temporanea può essere prorogato senza la presenza di circostanze eccezionali a condizione che non si superi il periodo di 24 mesi. Infatti, la Corte di giustizia dell’UE con la sentenza emessa il 12 dicembre 2024 dalla sua ottava sezione nella causa C‑781/23 ha dichiarato che l’articolo 251 del codice doganale intitolato «Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea», e che dispone “ «1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato.…