E’ incostituzionale l’addizionale provinciale dell’accisa sull’energia elettrica

E’ incostituzionale l’addizionale provinciale sull’energia elettrica. E’ questa la conclusione cui è giunta la Corte Costituzionale con la sentenza n.43 del 15 aprile 2025. In particolare, i Giudici hanno rilevato che l’addizionale provinciale era priva di finalità specifiche ammissibili per l’ordinamento unionale. Scrivono infatti che: “ l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica […] prevede solo una generica destinazione del gettito dell’addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali” ed ancora “ Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)”. Non è possibile che l’addizionale abbia una mera finalità di bilancio. Ciò è in contrasto con l’ordinamento europeo delle accise rispetto al quale, la Corte afferma quanto segue: “ affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica; 2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C‑437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un’imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata”.
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