Accise, definizioni e considerazioni operative
L’articolo 1 del TUA (Testo unico accise) riformato dal decreto legislativo 180 del 2020 e dalla direttiva 2020/262 indica l’ambito applicativo della tassazione delle accise e le definizioni delle figure e degli istituiti coinvolti da tale modulo tributario.
In primo luogo, la norma in esame definisce l’accisa come “…l’imposta indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico…”. Per approfondimenti, si rimanda alla nostra analisi sulle caratteristiche delle accise che è molto utile per: acquisire ampia flessibilità per operare; essere consapevoli nella gestione del:
- a) contenzioso (presso le Corti di Giustizia Tributaria);
- b) business plan;
- c) aggiornare il MOG (modello organizzazione e gestione ai fini del Decreto legislativo 231 dell’ 8 giugno 2001 e delle “ Linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” pubblicate nel 2021.
Specifica poi che:
– il prodotto soggetto od assoggettato ad accisa è “…il prodotto per il quale il debito d’imposta non e’ stato ovvero e’ stato assolto…”;
– il deposito fiscale è “… l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria…”; quindi, è l’impianto dove possono essere prodotti biocarburanti (bioetanolo, biodiesel), e-fuels e idrogeno;
L’articolo 1 indica i soggetti coinvolti dal modulo tributario delle accise e quindi:
– il depositario autorizzato e cioè “…il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale…”;
– il destinatario registrato e cioè “…la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, ((provenienti dal territorio di)) un altro Stato membro o dal territorio dello Stato…”.
– lo speditore registrato: “…la persona fisica o giuridica autorizzata dall’Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell’esercizio della sua attivita’ economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica in conformita’ …”
– lo speditore certificato che è “… la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a spedire, nell’esercizio della sua attivita’ economica, prodotti sottoposti ad accisa gia’ immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro…”
– il destinatario certificato che è “…la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato…”.
L’articolo in commento specifica che
– per “regime sospensivo” bisogna intendere: “…il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa ((…)) fino al momento dell’esigibilita’ dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta…”
– per procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo si intende “…una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n.2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell’entrata nel territorio doganale della Comunita’, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche’ uno dei regimi di cui all’articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento…”;
– l’ importazione di prodotti sottoposti ad accisa costituisce l’immissione di prodotti in libera pratica a norma dell’articolo 201 del CDU (codice doganale dell’Unione europea contenuto nella direttiva 2013/952);
– per ingresso irregolare si intende “…l’ingresso nel territorio dell’Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 201 del CDU e per i quali e’ sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali…”.