Destinatari certificati, speditori certificati e registri elettronici
I destinatari certificati e gli speditori certificati hanno l’obbligo di registrare le proprie movimentazioni in appositi registri elettronici.
Il quadro normativo di riferimento è essenzialmente rappresentato dai seguenti punti:
- obbligo di registri elettronici per la movimentazione di prodotti soggetti ad movimentano prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’imposta (articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012);
- estensione di tale obbligo ai prodotti immessi in consumo ( direttiva (UE) 2020/262 e decisione (UE) 2020/263);
Si tratta di un adempimento che ha un impatto importante tanto sugli operatori che si occupano di prodotti energetici fossili quanto su quelli che movimentano biocarburanti, efuels, idrogeno e altri prodotti sottoposti-per equivalenza- al regime delle accise.