accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

Accise: il nuovo quadro normativo europeo

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13 febbraio 2023: novità per le accise. In particolare, il 13 febbraio 2023 entreranno in vigore i seguenti articoli della direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019:

  1. gli articoli 1, 4 e 5;
  2. gli articoli da 7 a 11;
  3. gli articoli 13, 14 e 15;
  4. gli articoli 18, 23 e 24,
  5. gli articoli 30, 31 e 32;
  6. gli articoli da 47 a 53;
  7. gli articoli 56 e 58

La direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019 entrata in vigore venti giorni dopo la data della sua pubblicazione e recepita in Italia con il decreto legislativo n. 5 novembre 2021, n. 180 che aggiorna il TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D. Lgs. n. 504 del 1995) ha ridisegnato il quadro normativo delle accise a livello europeo.

In linea generale, la direttiva 262 stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

  • prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
  • alcol e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
  • tabacchi lavorati di cui alla direttiva 2011/64/UE.

Le più rilevanti innovazioni sono:

  • interazioni tra regime sospensivo dell’accisa e legislazione doganale dell’Unione Europea;
  • individuazione, in determinati casi, del momento in cui sorge l’obbligazione tributaria;
  • definizione di soglie comuni relative alla perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti sottoposti ad accisa durante il loro trasporto tra più Stati membri dell’UE, cali che non vengono considerati come immissione in consumo;
  • introduzione delle nuove figure di soggetti obbligati: lo speditore certificato ed il destinatario certificato;
  • previsione di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo;
  • la qualifica di piccolo produttore di vino sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive.

Vale la pena ricordare che:

  1. gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili alle accise o IVA;
  2. gli stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai quelli sottoposti ad accisa;
  3. gli Stati membri non possono prevedere norme che istituiscano formalità all’attraversamento dei confini all’interno del territorio doganale UE;

Infine, la normativa doganale dell’Unione europea è costituita dal:

  • regolamento 952/2013 del 9 ottobre 2013;
  • regolamento di esecuzione 2015/2447 del 24 novembre 2015;
  • regolamento 2015/2446 del 28 luglio 2015;
  • regolamento 2016/341 del 17 dicembre 2015.

Lo sviluppo della normativa sulle accise deve essere seguito con attenzione poiché è un aspetto importante della compliance (diligenza qualificata) richiesta agli AEO e ha ripercussioni dirette riguardanti la circular economy e lo sviluppo delle energie rinnovabili