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Accise, territorialità e beni tassati: novità dal 13 febbraio 2023

Il 13 febbraio 2023 (save the date) entrano in vigore gli articoli 1, 4 e 5 della direttiva 2020/262 del  19 dicembre 2019 entrata in vigore venti giorni dopo la data della sua pubblicazione e recepita in Italia con il decreto legislativo n. 5 novembre 2021, n. 180 che aggiorna il TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D. Lgs. n. 504 del 1995)

L’articolo 1 “oggetto” nel primo comma indica i beni oggetto della tassazione da accise stabilendo: “…il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; c) tabacchi lavorati di cui alla direttiva 2011/64/UE…”. A tali prodotti bisogna aggiungere quelli tassati per equivalenza.

Il secondo comma prevede che: “…Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili alle accise o all’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni…

Poi viene il terzo comma per cui “…3. Gli Stati membri possono applicare imposte: a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa; b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari. Tuttavia, l’applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all’attraversamento delle frontiere…”. In altre parole, la parziale armonizzazione delle accise non può determinare l’insorgenza di imposte connesse all’attraversamento delle frontiere e quindi ad effetto equivalente di dazi.

Invece, gli articoli 4 “Applicazione territoriale” e 5 “Statuto territoriale speciale” della direttiva 2020/262 definiscono l’aspetto territoriale dell’accisa.

Il territorio di riferimento è quello dell’Unione europea eccetto a) isole Canarie; b) i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, TFUE; c) isole Åland; d) isole Anglo-normanne e) isola di Helgoland; e) territorio di Büsingen; f) Ceuta; g) Melilla; i) Livigno.

Parimenti, gli stati membri fanno in modo che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:

  1. a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
  2. b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell’Italia;
  3. c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
  4. d) dell’Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito;
  5. e) Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania
direttiva 2020 262 accise novità
direttiva 2020 262 accise novità