• accise e imposte di consumo

    Reingegnerizzazione dell’export e rimborso imposta di consumo oli lubrificanti: l’informativa della dogana

    L’informativa dell’Agenzia delle dogane e monopoli avente ad oggetto “ Reingegnerizzazione delle procedure di esportazione. – Avvio del nuovo sistema. – Rimborso imposta di consumo oli lubrificanti” del 14 gennaio 2025, per quanto attiene alla compilazione delle dichiarazioni di esportazione l’agenzia delle dogane precisa che a) il campo a testo libero “Description of goods” 18 05 001 000 dovrà essere valorizzato con l’inserimento dei seguenti dati: – Reg. 689/1986 rimborso dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti esportati; – tipo oli lubrificanti: – aliquota euro: – kg: – imposta da restituire euro: b) nel data group del supporting document 12 03 000 000 dovrà essere inserito il codice documento 15yy L’Agenzia…

  • accise e imposte di consumo,  circular economy

    IRBA, accise, tassazione ambientale e armonizzazione europea

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea con l’ordinanza emessa in data 9 novembre 2021 dalla propria sezione VII per la causa C-255/21 si è espressa in materia di IRBA ( imposta indiretta regionale sulla vendita di carburanti) ribadendo la circostanza che un tributo privo di nesso diretto tra imposizione e finalità specifica è contrario al diritto unionale, all’armonizzazione del mercato unico e al quadro normativo delle accise. La decisione in parola ha affermato, come punto di partenza della propria disamina, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118:  «1.      La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei…

  • accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

    Rimborso accisa energia elettrica

    La Dogana italiana ha chiarito che la decadenza biennale del rimborso d’accisa sull’energia elettrica non si applica se: – il rapporto tributario è in corso; – il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate; – il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto. Ha aggiunto che il rimborso dell’intero credito è possibile solo in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo. Questa nota informativa adegua l’operato delle Dogane alla giurisprudenza prevalente (Corte Cassazione) e dottrina.