accise e imposte di consumo

Accise: reimmissione in regime sospensivo e rimborso

Se il prodotto già assoggetto ad accisa non è consumato può essere reimmesso in “regime sospensivo” con conseguente rimborso dell’accisa assolta, a determinate condizioni indicate dall’articolo 17 del decreto ministeriale n. 210 del 25 marzo 1996; si tratta di un indirizzo confermato dalla Sezione V della Corte di Cassazione con ordinanza 9515 del 14 aprile 2026.

Tale norma nella sua attuale versione, in particolare, dispone che: “ 2. Qualora un prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell’esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è data comunicazione all’UTF ed è presentata domanda di rimborso dell’accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L’esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all’esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato ricevente, mentre l’esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
Il rimborso dell’accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l’applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d’accisa più bassa fra quelle in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento
”.

L’applicazione di tale norma può generare il diritto al rimborso che può subire considerazioni negative attraverso l’accertamento effettuato  con contradditorio preventivo (Corte di Cassazione Sezione V ordinanza n. 3793 depositata il 19 febbraio 2026)