accise e imposte di consumo

Rimborso delle accise agevolate per gas naturale per la produzione di energia elettrica: la decadenza e il termine. Aspetti normativi ed operativi.

Da quando decorre il termine biennale di decadenza per il rimborso del credito di accisa su prodotti energetici (gas naturale) impiegati, con aliquota agevolata, nella produzione di energia elettrica? In particolare, se pago le accise nonostante l’impiego cui sono destinate ne preveda l’esenzione, da quando decorre il termine per il rimborso?

A queste domande, la Corte di Cassazione Sez V  con sentenza n.18801 del 9 luglio 2025 fornisce delle risposte e un interessante inquadramento normativo.

In termini generali, la disciplina del rimborso, si basa sull’articolo l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 in  «La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

Trova una più specifica trattazione nell’articolo 14 TUA che, nei commi 2 e 3, così recita: “…ll rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.  3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all’atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d’imposta…”.

Il termine biennale menzionato:

  • prevede la decadenza del diritto al rimborso e decorre data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto secondo un importante indirizzo della Cassazione, (Cass. n. 16121 del 2004; Cass. n. 12045 del 2008; Cass. n. 23515 del 2008; Cass. n. 24056 del 2011; Cass. n. 3363 del 2012; Cass. n. 9283 del 2013; Sez. 5, Sentenza n. 13724 del 2017);
  • nasce per finalità di interesse pubblico, pertanto non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione (Cass. 1605 del 2008; Cass. n. 791 del 2011). Si caratterizza per una disciplina in virtù della quale neanche l’accordo delle parti, secondo l’articolo 2968 cod. civ, potrebbe prevedere deroghe.

Dal punto di vista operativo, è interessante individuare le seguenti ipotesi di decorrenza del dies a quo per la decadenza:

  • MECCANISMO ORDINARIO DEL PAGAMENTO DELL’ACCISA: Si tratta dell’ordinario sistema di pagamento dell’accisa sul gas naturale, basato sugli degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodo precedente, il concetto di “pagamento indebito” coincide con il “conguaglio a credito” emerso dall’ultima dichiarazione di consumo. In questo caso il dies a quo coincide con la data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo
  • PAGAMENTO INDEBITO: il “pagamento indebito” coincide con il singolo versamento in acconto. In tale ipotesi, il termine biennale parte da quando viene effettuato il pagamento. Al riguardo si cita il caso dedotto dalla sentenza in commento: una società paga le accise sebbene il gas naturale fosse in esenzione d’imposta.

In merito al pagamento indebito è possibile rifarsi ai principi indicati dalle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 giugno 2014, n. 13676,  per cui: “costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l’intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c. d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza”. In questa prospettiva, il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (v. Cass. n.n. 13478/2008; 24058/2011, 6895/2011, 4166/2014; n.3472/2015; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25378 del 2015).

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La circolare 13/d pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 giugno 2025 fornisce chiarimenti in merito al nuovo sistema delle accise per energia elettrica e gas così come revisionato dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 in materia di revisione delle accise (decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 recante il testo unico sulle accise).

Si segnalano le principali modifiche al testo unico delle accise:

– con specifico riguardo all’accisa sul gas naturale destinato alla combustione, viene prevista una nuova qualificazione delle destinazioni d’uso del prodotto che determinano l’applicazione delle distinte aliquote. Le aliquote verranno distinte rispetto agli usi domestici o non domestici. Vengono però previste ipotesi di uso promiscuo; si legge nella circolare 13/d “unitamente alla espressa disciplina delle ipotesi in cui il gas naturale viene destinato ad un “uso promiscuo” ovvero utilizzato contestualmente in impieghi, con esclusione dell’uso per autotrazione, a differente trattamento (applicazione di distinte aliquote di accisa; esenzione; non sottoposizione ad accisa) e fornito presso un unico punto di riconsegna (PDR)”.

– disciplina dettagliata del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ad operare come soggetto venditore

– per i venditori di energia elettrica sarà necessario il possesso dell’abilitazione alla vendita rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi della legge n. 124/2017;

– sia per il settore del gas che per quello dell’energia elettrica, si menziona la rimodulazione dell’importo della cauzione che, in fase di avvio dell’attività, dovrà essere versata in misura pari al 15 per cento dell’accisa annua dovuta, calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli in possesso dell’Agenzia, anziché di un dodicesimo come attualmente previsto;

– chi fattura gas naturale ed energia elettrica dovrà a settembre e marzo di ciascun anno, effettuare dichiarazioni di consumo semestrali, anziché annuali, contenenti gli elementi necessari per determinare il debito di imposta relativo al semestre solare di riferimento. Tale disciplina si applica anche  a coloro che tramite la propria officina di produzione che consumano energia elettrica per uso proprio ;

– chi fattura gas naturale ed energia elettrica avrà l’obbligo di comunicare, entro la fine di ciascun mese solare ed esclusivamente in forma telematica, i dati sui quantitativi di prodotto fatturati nel mese precedente, ripartiti per destinazione d’uso.

– rateizzazione e maggiore modulazione del pagamento dei rati d’accisa. Inoltre, i termini di scadenza entro cui devono essere effettuati i versamenti dell’accisa vengono allineati per entrambi i settori di accisa ovvero entro la fine di ogni singolo mese.

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Per approfondimento ed aggiornamento si raccomanda Dogane e Accise la  “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale” edito da Maggioli.