accise e imposte di consumo

Traslazione dell’accisa sull’utente? No rimborso

Il diritto di rimborso delle accise può essere esercitato se non è avvenuta la traslazione di tale imposta sull’utente. La translazione, secondo l’ordinanza n.10700 emessa dalla Sezione V della Corte di Cassazione in data 22 aprile 2026, deve effettiva e desumibile dal bilancio. Deve essere supportata dalla dimostrazione che l’imprenditore abbia realmente inciso tali esborsi sui prezzi praticati agli utenti, e non semplicemente perché sono stati registrati come costi di produzione.

Cosa si intende per translazione dell’accisa? La traslazione avviene con il pagamento effettivo da parte dell’utente ed è compito dell’Agenzia delle dogane e monopoli dimostrare può essere dimostrata anche mediante produzione del bilancio d’esercizio dell’imprenditore percosso (o contribuente di diritto), a condizione che dallo stesso si evinca che dei relativi esborsi l’imprenditore stesso ha tenuto conto nella determinazione del prezzo finale praticato all’utente inciso (o contribuente di fatto)

Inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza  n. 2810/2020 ha espresso i seguenti principi di diritto:

  1. in caso di richiesta di rimborso di una accisa armonizzata, la mancata traslazione del tributo stesso non è elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, essendo invece, l’avvenuta traslazione un fatto impeditivo di detto diritto, con conseguente onere a carico dell’amministrazione finanziaria di provare tale fatto impeditivo”
  2. “ nella medesima ipotesi, l’amministrazione finanziaria, per escludere il diritto al rimborso, ha anche l’onere di dimostrare l’esistenza di un effettivo arricchimento che l’operatore conseguirebbe per effetto del rimborso;
  3. “la prova del fatto impeditivo costituito della traslazione dell’imposta può essere fornita dall’amministrazione finanziaria, quantomeno in relazione, come nella specie, a fattispecie anteriori al 3 marzo 2007 (data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2007, modificativa dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 29 della legge n. 428 del 1990, la cui interpretazione qui non si affronta), anche attraverso presunzioni aventi i requisiti richiesti dall’art. 2729 cod. civ.”