free trade agreement

Origine preferenziale, REX e free trade agreements

REX PREFERENTIAL ORIGIN
REX PREFERENTIAL ORIGIN

Il REX (Registered ExporterSystem) è una forma di autodichiarazione dell’origine preferenziale che l’operatore economico europeo deve adoperare se previsto negli accordi di libero scambio.

Nasce nell’ambito delle preferenze generalizzate in sostituzione del FORM-A e costituisce lo strumento che acquisisce sempre maggiore impiego nei nuovi accordi.

E’ previsto dal regolamento delegato 2015/2446, dal regolamento 2015/2447 e dal codice doganale dell’Unione europea contenuto nel regolamento 2013/52; trova un interessante forma di interpretazione nelle linee guida TAXUD (Guidance relating to the Registered Exporter System (REX) )del maggio 2022.

In particolare, si tratta di una registrazione non obbligatoria nel senso che la sua assenza non impedisce di effettuare operazioni doganali ma non consente il godimento di una tariffa preferenziale e richiede di effettuare la richiesta attraverso il portale https://customs.ec.europa.eu/gtp/ dove bisogna indicare:

a) eori;

b) dati identificativi dell’esportatore;

c) se il richiedente effettua produzione o commercio;

d) voci doganali interessate.

Riguardo il REX, si può precisare che:

  1. La competente autorità doganale (nazionale)non ha un termine preciso per registrate l’operatore economico (sebbene debba agire “senza ritardo”);
  2. la registrazione non ha scadenza
  3. la registrazione può essere revocata;
  4. una volta ottenuta la registrazione può essere adoperata per tutti gli accordi di libero scambio che prevedono tale istituto per l’autodichiarazione dell’origine preferenziale;
  5. l’operatore economico ha l’obbligo di comunicare tutte le modifiche che possono impattare sulla sua registrazione;
  6. le competenti autorità nazionali possono monitorare e sanzionare l’uso errato o non veritiero dell’autocertificazione;
  7. l’operatore economico si può opporre alle sanzioni e, in caso positivo, può ottenere l’annullamento della revoca ritornando in possesso dell’originario REX;
  8. il REX deve essere adoperato per l’attestazione d’origine (statement of origin) o dichiarazione d’origine (origin declaration per il CETA) da stampare su fattura o documento commerciale oppure su un supporto cartaceo staccato dai predetti documenti ma a questi facilmente riconducibili.

Attualmente il REX è adoperato per i seguenti accordi di libero scambio:

  1. UK (trade and cooperative agreement);
  2. Canada;
  3. Singapore;
  4. Vietnam;
  5. PTOM che hanno un rapporto bilaterale con l’UE (Nuova Caledonia, Saint Pierre et Miquelon e Nuova Polinesia);
  6. Giappone;
  7. Zimbabwe;
  8. Ghana

Per controllare gli operatori economici REX è possibile consultare la banca dati dedicata e pubblica.