compliance e AEO,  free trade agreement

Istruzioni operative sull’entrata in vigore della convenzione PEM riveduta: l’avviso dell’Agenzia delle dogane del 19 dicembre 2024

L’agenzia delle dogane e monopoli con avviso sulla “entrata in vigore della convenzione pem riveduta, possibilità di cumulo a partire dal 1 gennaio 2025 e nuovi codici TARIC per le nuove prove d’origine” informa gli operatori economici che il 1 gennaio 2025 entrerà in vigore la convenzione PEM riveduta.

La convenzione PEM riveduta si applica a condizione che:

  • Nell’accordo di libero scambio in esame vi sia il riferimento alla convenzione modificata da ultimo e pubblicata nei loro accordi bilaterali;
  • effettiva ratifica della Convenzione PEM riveduta e dell’aggiornamento dei relativi accordi bilaterali;
  • il paese terzo (area euro-mediterranea) con cui l’UE ha sottoscritto un accordo deve completare le proprie procedure interne di ratifica e abbia al riguardo effettuato una notifica ai competenti Servizi della Commissione europea.

Bisogna però segnalare che a partire dal 1 gennaio 2025 alcuni partner applicheranno la Convenzione PEM riveduta, mentre altri continueranno ad applicare la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM, con eventuali modifiche delle possibilità di cumulo diagonale che incidono sui flussi commerciali nella zona PEM. Pertanto, fino al 31 dicembre 2025 vi sono delle regole provvisorie che di seguito si dettagliano:

  • possibilità di applicare parallelamente le regole della Convenzione PEM e quelle della Convenzione PEM riveduta;
  • permeabilità tra i due insiemi di regole di origine. Ciò significa che le merci già considerate originarie ai sensi della Convenzione PEM possono essere considerate originarie anche ai sensi della Convenzione PEM riveduta ai fini del cumulo, purché siano soddisfatte determinate condizioni. In tal senso, è possibile il rilascio di una prova dell’origine retroattiva che sostituisce la prova dell’origine iniziale rilasciata secondo le regole di origine della convenzione PEM.

L’avviso in esame informa che vi sono i seguenti nuovi codici:

U078 = Certificato di circolazione EUR. 1 recante la seguente indicazione in inglese nella casella 7: “REVISED RULES”

U079 = Dichiarazione di origine recante la seguente voce in inglese dopo il testo della dichiarazione: “REVISED RULES”.

Si ricordano le linee guida sulle regole transitorie PEM in materia di origine (V1.1 – 27 AGOSTO 2024) pubblicate il 27 agosto 2024 dalla TAXUD/A6/AM/MO.

Stabiliscono le seguenti raccomandazioni/considerazioni:

  • le dichiarazioni d’origine del fornitore devono specificare le norme applicabili in base alle quali è stabilita l’origine del prodotto e, in particolare, se le norme di origine rispettate sono quelle della convenzione PEM, le norme transitorie o entrambe, a seconda dei casi. Infatti, in caso contrario, l’esportatore non sarebbe in grado di sapere in quali casi può utilizzare tale dichiarazione del fornitore. In ogni caso, è necessario che l’emittente della dichiarazione del fornitore si accerti della correttezza dell’origine, tenendo conto del fatto che il rispetto della convenzione PEM non implica automaticamente il rispetto delle norme transitorie.
  • Principio di non alterazione: I requisiti per la regola di non alterazione si considerano soddisfatti, a meno che le autorità doganali non abbiano motivo di ritenere il contrario. In tali casi gli importatori possono essere tenuti a fornire prove di conformità, quali: “ a) documenti contrattuali di trasporto come polizze di carico; b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione degli imballaggi; c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di frazionamento o qualsiasi altro documento che dimostri che le merci sono rimaste sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito o frazionamento; d) qualsiasi prova relativa ai beni stessi”.
  • possibilità di chiedere alle autorità doganali un’autorizzazione a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari su base media, al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
  • Possibilità di cumulo;
  • Divieto di restituzione.
  • Eccetto per il comparto tessile, eliminazione del divieto di restituzione o di esenzione dai dazi doganali;
  • Prove d’origine specifiche.