Accordo libero scambio UE-Cile: alcune modifiche sulle clausole doganali

Il regolamento UE 2025/880 prevede delle modifiche alle clausole doganali dell’accordo di libero scambio tra Cile e UE contenute nell’allegato 1 del regolamento UE 2019/287. In particolare prevede che:
Articolo 5.14
“1. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla presente sezione all’importazione di una merce che sia già stata assoggettata a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia. Una misura di salvaguardia bilaterale che sia stata applicata più di una volta alla stessa merce non può essere prorogata di altri due anni, come previsto all’articolo 5.11, paragrafo 1, lettera b).
2.Una parte non applica per la stessa merce e nello stesso periodo:
- una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria a norma del presente accordo, e
- una misura di salvaguardia globale a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo sulle misure di salvaguardia.”
Articolo 5.15. “Regioni ultraperiferiche (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie) dell’Unione europea:
- Qualora una merce originaria del Cile sia importata nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell’Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica interessata, l’Unione europea, dopo avere esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione interessata.
- Ai fini del paragrafo 1, per ‘grave deterioramento’ si intendono notevoli difficoltà in un settore dell’economia che produce merci simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell’esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti:
- l’aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e
- b) l’effetto delle importazioni di cui al paragrafo 1 sulla situazione dell’industria o del settore economico interessati, compresi il livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l’occupazione.
- Fatto salvo il paragrafo 1, altre disposizioni della presente sezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo. I riferimenti al ‘grave pregiudizio’ in altre disposizioni della presente sezione si intendono fatti al ‘grave deterioramento’ se sono in relazione alle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea”.
All’articolo 5.18 paragrafo 3 lettera a:
“a) prove dell’esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio provocato dall’aumento delle importazioni di una merce originaria dell’altra parte, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo; l’inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni della merce interessata e l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio; sono esaminati anche i fattori noti diversi dall’aumento delle importazioni per accertare che l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio causata da tali altri fattori non sia imputata all’aumento delle importazioni;”