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Oneri generali di sistema (OGSE), IVA e rimborso. Un ulteriore analisi da parte della Cassazione
Gli oneri generali di sistema (OGSE) non sono accise. Sono tassati ai fini IVA e in caso di indebito pagamento è possibile l’esercizio del diritto alla ripetizione nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica/cedente/soggetto passivo. Al riguardo, la Corte di Cassazione Sez.V con ordinanza n.6656 del 20 marzo 2026 ha ribadito che: gli oneri generali del sistema elettrico non posseggono natura tributaria e cioè non sono accise. Pertanto sono assoggettati all’IVA; in caso di IVA indebitamente corrisposta sulla fornitura di energia elettrica, il rimborso può essere richiesto da soggetto passivo che ricopre anche il ruolo di cedente del bene/servizio al cliente finale. L’utente cessionario è, invece, legittimato a chiedere…
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Riforma delle accise sull’energia elettrica 2026. L’officina elettrica
Il Ministero dell’economia e delle finanze con decreto del 10 marzo 2026 ha indicato le nuove “Modalità di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica”. Tale decreto attua, infatti, le novità apportate dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise. Come si ottiene la licenza di officina elettrica o dell’autorizzazione? La licenza d’esercizio richiede: L’invio una denuncia preventiva dell’attività da esercitare; La registrazione presso ADM per le società aventi sede legale nel territorio nazionale, designate da soggetti di altri Stati dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che intendono fornire energia elettrica direttamente a consumatori finali nazionali Come i soggetti obbligati devono…
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La colpa in organizzazione, modelli di organizzazione e gestione ex D.lg 231/2001, accise e compliance doganale
La colpa di organizzazione rappresenta, secondo la Corte di Cassazione Sez IV penale 4 marzo 2026 n.8397, un elemento importante per l’individuazione della responsabilità dell’ente secondo il modello di governance del rischio previsto dal decreto legislativo 231/2001. Colpa di organizzazione vuol dire colpevole omissione dell’adozione delle misure richieste dalla normativa in via cautelare per evitare la commissione di reati. La colpa in organizzazione può avere delle ricadute importanti nella gestione delle attività doganali e di quelle legate al commercio internazionale (segnatamente previste dal decreto legislativo 211/2025) ma può anche fornire interessanti contributi di riflessione in materia di SOAC (accise). In termini generali, la responsabilità da reato degli enti rappresenta una…
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Considerazioni in merito alla “Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici”: giurisprudenza, accise, 231 e SOAC
La sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici regolata dall’articolo 40 del testo unico delle accise contenuto nel decreto legislativo 504 del 1995 consiste in una delle seguenti condotte: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti…
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Accise, responsabilità solidale concessionario impianto stradale e gestore dell’impianto
In tema di accise, il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto previsti dalla legge. Questa responsabilità discende, secondo la Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. V n.798 del 14 gennaio 2026, dall’applicazione dell’art. 25, comma 5, cit., per il potere-dovere (adeguata diligenza professionale) di effettuare controlli non solo sui registri, ma anche sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti, sicché tale potere di…
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Alcool, accise, abbuono e perdita o distruzione: alcune considerazioni su giurisprudenza e SOAC
Può il titolare di un deposito fiscale chiedere l’abbuono dell’accisa per l’alcool andato accidentalmente disperso? La Corte di Cassazione Sez.V con sentenza n.3730 del 19 febbraio 2026, per rispondere a tale quesito ha enunciato il seguente principio di diritto: “ in tema di accise, non costituisce immissione in consumo, né comporta la debenza dell’imposta, la perdita o la distruzione, totale o parziale, dell’alcool, che si realizzi nell’ambito di una operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata, senza che rilevi la natura colposa della condotta della parte”. Questo principio di diritto è conseguenza delle conclusioni della sentenza della Corte di giustizia, del 18 aprile 2024 (C 509/22 Agenzia delle Dogane e…
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IRBA non possiede una finalità specifica: piccola analisi della giurisprudenza su accise e finalità specifica
La Corte di Cassazione ( ordinanza n.3599 della Sez. 5 datata 17 febbraio 2026) ci consente ancora una volta di riflettere sul concetto di finalità specifica e applicazione di “altre imposte” ai prodotti sottoposti ad accisa. In primo luogo bisogna evidenziare come i l quadro normativo europeo delle accise consente agli Stati membri di istituire imposte indirette che: rispondano a finalità specifiche[1]; siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta. Le suddette condizioni, volte ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, posseggono carattere cumulativo. Partendo da…
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Accisa sull’energia elettrica necessario il nesso diretto e indiscutibile con il consumo. Commento alla sentenza del Tribunale dell’UE causa T 653/24
Il nesso diretto e indiscutibile con il consumo e la produzione di elettricità rappresenta il presupposto per qualificare un prelievo come “accisa”. E’ questa la conclusione cui è giunto il Tribunale dell’UE (Sezione pregiudiziale) con sentenza nella causa T‑653/24 del 28 gennaio 2026. Infatti, un’imposta che non grava, direttamente o indirettamente, sul consumo di elettricità né su quello di un altro prodotto soggetto ad accisa non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/118 (sentenza del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a., C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16, EU:C:2017:705, punti da 61 a 63). Dalla giurisprudenza risulta che, affinché un tributo sia qualificato come “altra imposta indiretta sull’elettricità”, deve sussistere un nesso…
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Riforma della responsabilità degli enti: una nuova governance tra monitoraggio del rischio e remediation plan. Gli impatti su AEO, SOAC, ESG ed export controls
La compliance alle disposizioni del decreto legislativo 231/01 per le aziende coinvolte dal commercio internazionale o che producono beni sottoposti ad accisa, costituisce un’attività di sempre maggiore rilevanza. Rappresenta un quadro normativo in procinto di adeguamento poiché, come noto, è in discussione un progetto di legge[1] che “ intende delineare un equilibrio tra certezza e prevedibilità’ del diritto, da una parte, ed efficienza e responsabilizzazione delle imprese, dall’altra, sfruttando appieno il potenziale preventivo che l’organizzazione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza sin dall’esordio della disciplina”; ciò costituisce, in altri termini, il hindsight bias. Questo progetto di legge, portatore di un nuovo approccio in materia di compliance da D.lgs 231/2001, determinerà…
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Dichiarazione annuale per il gas naturale e per l’energia elettrica per l’anno d’imposta 2025. istruzioni per la compilazione. Focus sull’energia elettrica
La circolare 34/2025 fornisce istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale per il gas naturale e per l’energia elettrica relativamente all’anno d’imposta 2025. Si tratta di un adempimento obbligatorio anche per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomasse, fotovoltaico, eolico, maree, idroelettrico). Questo testo di prassi stabilisce che: i soggetti obbligati sono tenuti ad inviare la dichiarazione annuale per il gas naturale e per l’energia elettrica entro marzo 2026. Alla luce della riforma del sistema delle accise effettuata dal decreto legislativo 43/2025, per quanto riguarda l’energia elettrica è stata apportata una specifica voce nel quadro M, nel quadro K e nel quadro P, per consentire la corretta rappresentazione degli…