accise e imposte di consumo

Accisa sull’energia elettrica necessario il nesso diretto e indiscutibile con il consumo. Commento alla sentenza del Tribunale dell’UE causa T 653/24

Il nesso diretto e indiscutibile con il consumo e la produzione di elettricità rappresenta il presupposto per qualificare un prelievo come “accisa”. E’ questa la conclusione cui è giunto il Tribunale dell’UE (Sezione pregiudiziale) con sentenza nella causa T‑653/24 del 28 gennaio 2026.

Infatti, un’imposta che non grava, direttamente o indirettamente, sul consumo di elettricità né su quello di un altro prodotto soggetto ad accisa non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/118 (sentenza del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a., C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16, EU:C:2017:705, punti da 61 a 63). Dalla giurisprudenza risulta che, affinché un tributo sia qualificato come “altra imposta indiretta sull’elettricità”, deve sussistere un nesso diretto e indissolubile tra tale imposta e il consumo di elettricità (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 1999, Braathens, C‑346/97, EU:C:1999:291, punto 23, e del 3 marzo 2021, Promociones Oliva Park, C‑220/19, EU:C:2021:163, punto 54).

In particolare, il nesso di un prelievo con il consumo di energia elettrica è stato oggetto di una ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza unionale la quale ha individuato alcuni elementi sintomatici:

  1. Il fatto generatore deve essere la produzione o il consumo di energia elettrica;
  2. Ci deve essere un meccanismo di ripercussione integrale di un contributo sul consumatore finale; ciò non costituisce un elemento determinante che può essere preso in considerazione da solo;
  3. È necessario un nesso diretto e indissolubile tra la il prelievo e il consumo dell’energia.

Si riportano sotto alcuni passaggi interessanti della sentenza in commento:

  • “….29Nella sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354, punti da 62 a 65), la Corte ha dichiarato che non esisteva un nesso diretto e indissolubile tra l’utilizzazione di combustibile nucleare, che costituiva l’elemento generatore dell’imposta di cui trattavasi in tale causa, e il consumo di elettricità. La Corte ha preso in considerazione due elementi. In primo luogo, essa ha rilevato che la quantità di elettricità prodotta da un reattore di centrale nucleare non era direttamente dipendente dalla quantità di combustibile nucleare utilizzato, dal momento che, da un lato, la quantità di elettricità poteva variare a seconda della natura e delle proprietà del combustibile utilizzato nonché in base al livello di rendimento del reattore in questione, e, dall’altro, l’imposta di cui trattavasi poteva essere riscossa in ragione dell’innesco di una reazione a catena autosostenuta, addirittura senza che un quantitativo di elettricità venisse necessariamente prodotto o consumato. In secondo luogo, essa ha osservato che tale imposta era applicata non direttamente nei confronti del consumatore, bensì a carico del produttore di elettricità e che essa non poteva essere traslata per intero sul consumatore finale di elettricità….”.
  • “…30Nella sentenza del 3 marzo 2021, Promociones Oliva Park (C‑220/19, EU:C:2021:163, punti 50, 51, 54 e 58), la Corte ha preso in considerazione, in primo luogo, il fatto generatore dell’imposta in questione, vale a dire la produzione netta di energia elettrica, in secondo luogo, il fatto che detta imposta fosse riscossa non direttamente in capo a consumatori di elettricità, bensì in capo agli operatori economici che la producevano e la immettevano nel sistema, e che non esistesse alcun meccanismo formale di ripercussione dell’imposta e, in terzo luogo, il fatto che tale imposta fosse calcolata in funzione della sola qualità di produttore di elettricità, sulla base dei redditi dei contribuenti parzialmente fissi e quindi indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente prodotto e immesso nel sistema elettrico. In tali circostanze, la Corte ha concluso per l’assenza di un nesso diretto e indissolubile tra tale imposta e il consumo di elettricità….”.
  • “…31Infine, nella sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2017:17, punti da 30 a 38), la Corte, per valutare se taluni corrispettivi dovuti dalle imprese a copertura degli oneri generali del sistema elettrico costituissero imposte indirette, ha preso in considerazione quattro elementi, ossia, in primo luogo, l’obbligo previsto dalla legge di pagare tali corrispettivi; in secondo luogo, la destinazione dei corrispettivi richiesti, i quali dovevano finanziare obiettivi di interesse generale; in terzo luogo, la possibilità di ripercuotere detti corrispettivi sulle fatture indirizzate ai consumatori finali di elettricità e, in quarto luogo, il fatto che tali corrispettivi fossero connessi all’elettricità consumata...”.

Gli oneri generali di sistema rappresentano un interessante esempio di come un prelievo legato al consumo dell’energia elettrica non possa essere qualificato come accisa come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espressa nella sentenza n.35282 del 18 dicembre 2023.

In particolare, gli oneri generali di sistema elettrico sono dei corrispettivi dovuti in relazione all’articolo 3, commi 10 e 11, d.lgs. n. 79 del 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), il quale così recita :  “…10. Per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l’Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all’assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4….”  E anche “…11. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e). L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori…”. Inoltre, gli articoli 1 e 2, comma 5, d. l. n. 25 del 2003 definiscono la composizione degli oneri di sistema mentre l’art. 39, comma 3, d. l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012 individua il soggetto tenuto a sopportare i suddetti costi.