accise e imposte di consumo

Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino: decreto interministeriale del 29 dicembre 2025

La disciplina fiscale (accise) del vino dealcolato è stata completata dal decreto interministeriale del  Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (decreto 29 dicembre 2025  Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino) . Tale decreto dà attuazione dell’articolo 33 ter del TUA (testo unico accise).

Si tratta di un importante provvedimento che deve essere considerato per gli operatori allo scopo di assicurare la massima compliance in materia di accise, decreto legislativo 231/2001, AEO preparandosi, in questo modo, al godimento delle opportunità offerte al nostro vino dagli accordi di libero scambio. Il decreto del 29 dicembre 2025 rappresenta, in altre parole, un importante tassello della fiscalità e del commercio internazionale del vino (Fiscalità e commercio internazionale del vino e delle bevande alcoliche: Dogane, IVA, accise e strategie di export)

Il decreto in esame definisce vino dealcolato la bevanda realizzatta attraverso i processi di dealcolazione che possono essere meccanici o termici.

Distingue due categorie di soggetti

a) EID i quali sono titolari di un deposito fiscale (alcoli intermedi o vino) a cui è consentito di effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo  di 1.000 ettolitri di vino all’anno.

Tali soggetti devono:

  1. Dotarsi di un connettore nel quale confluisce tutto l’alcole ottenuto e che è connesso stabilmente con le apparecchiature che effettuano i processi di dealcolazione attraverso tubazioni rigide e inamovibili. Tale connettore può essere rimosso solo eliminando i sigilli apposti dall’autorità doganale;
  2. Non è ammessa la denaturazione;
  3. I processi di dealcolazione sono effettuati sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato;
  4. La licenza di deposito fiscale per un soggetto EID viene concessa su istanza di parte realizzata secondo l’articolo 3 “Istanza per la produzione di alcole per i soggetti EID” del predetto decreto. L’opificio, secondo l’articolo 4 “Verifica tecnica ed aggiornamento della licenza di esercizio per i soggetti EID” è sottoposto a verifica tecnica e la licenza d’esercizio è sottoposta ad aggiornamento
  5. L’accertamento quantitativo è effettuato, in contraddittorio con il depositario autorizzato, rilevando i dati forniti dal misuratore posto sul flusso dell’alcole in uscita dal recipiente collettore all’atto del caricamento dell’autocisterna. Ln generale, il trasferimento in regime sospensivo dell’alcole è effettuato, dal deposito fiscale del soggetto EID verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo;
  6. Tenere: 1)un registro di carico e scarico nel quale sono annotati, nella parte del carico, i quantitativi di alcole accertati con indicazione del volume a 20°C e del titolo alcolometrico effettivo e, nella parte dello scarico, i quantitativi di alcole spediti dal deposito con l’indicazione degli estremi del relativo documento; 2)entro 3 giorni dalle operazioni di dealcolazione, annotano nel registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del Regolamento n. 1308/2013, i quantitativi di vino dealcolato

b. DID: i quali sono titolari di un deposito fiscale (alcoli intermedi o vino) a cui è consentito di effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato in un quantitativo superiore ai  di 1.000 ettolitri di vino all’anno. I soggetti DID devono:

  • Presentare istanza di parte;
  • accertamento dell’alcole prodotto è sempre
  • effettuato dall’Ufficio competente in contraddittorio con i medesimi esercenti dei depositi fiscali.
  • Adempiere agli obblighi previsti in materia di deposito fiscale e relativa contabilità