IRBA non possiede una finalità specifica: piccola analisi della giurisprudenza su accise e finalità specifica

La Corte di Cassazione ( ordinanza n.3599 della Sez. 5 datata 17 febbraio 2026) ci consente ancora una volta di riflettere sul concetto di finalità specifica e applicazione di “altre imposte” ai prodotti sottoposti ad accisa.
In primo luogo bisogna evidenziare come i l quadro normativo europeo delle accise consente agli Stati membri di istituire imposte indirette che:
- rispondano a finalità specifiche[1];
- siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta.
Le suddette condizioni, volte ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, posseggono carattere cumulativo.
Partendo da tali premesse, la giurisprudenza UE ha affermato in materia di IRBA che tale tributo”persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali”, per poi concludere che “l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che “non si può ritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali” (CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20)
Da ciò discende che il giudice nazionale deve, disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa, cioè l’art. 1, comma 628, della legge bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), il quale, dopo aver previsto che: «L’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati», aggiunge «Sono atti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte».
Più in particolare, non può essere considerata come dovuta l’IRBA anche per le annualità antecedenti al 2021, poiché, secondo la Corte di Cassazione, non si possono applicare limiti temporali (espliciti od impliciti) di (residua) validità ed efficacia di un’imposta che si pone in totale contrasto con il diritto dell’UE e, in particolare, con l’articolo 1, par.2, della direttiva 118/08 (cfr. fra le tante Cass. 6616/2025; 17529/2023; 17436/2023; 6966/2023; 6858/2023; 6687/2023).
Merita però ancora attenzione il concetto di finalità specifica la quale non può mai esser associata alla finalità di bilancio, giacchè qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio. Invece, per soddisfare il requisito unionale, è necessario che la normativa nazionale preveda meccanismi di assegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito dell’imposta e, in mancanza di siffatta assegnazione predeterminata, che l’imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota, in modo tale da scoraggiare i contribuenti dall’utilizzare i prodotti i cui effetti sono più nocivi per la salute e per l’ambiente. Al riguardo si consulti la seguente giurisprudenza: Cass. 6616/2025, cit., che richiama, con riferimento a diverse leggi regionali, Cass., 31 luglio 2023, n. 23201; Cass., 19 giugno 2023, nn. 17529 e 17436; Cass., 25 maggio 2023, n. 14606; Cass., 8 marzo 2023, nn. 6966, 6961, 6956, 6943, 6923 e 6903; Cass., 6 marzo 2023, n. 6687.
[1] Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una finalità specifica, per essere tale, non deve essere puramente di bilancio (cfr. CGUE, 7 febbraio 2022, causa C- 460/21, punti 19 e ss.; CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio 2018, causa C-103/17, punti 34 e ss.).