Sicurezza dei prodotti e messa a disposizione: quando inizia il rischio

La sicurezza dei prodotti importati e la disciplina sulla marcatura CE continuano ad essere un tema di particolare rilevanza per gli operatori economici; ciò soprattutto perché gli operatori economici ancora devono superare incertezze normative ed applicative importanti. Da una parte c’è il formalismo della disciplina doganale e dall’altro la necessità di capire quando la salute umana è sottoposta ad un rischio. E’ questa la necessità che il Legislatore deve mediare.
Ad oggi, chi importa deve fare affidamento su:
- La Comunicazione della Commissione UE “La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”;
- La disciplina sulla marcatura CE per singola categoria merceologica;
- La circolare 18/2026 dell’8 luglio 2026 dell’Agenzia delle dogane e monopoli sulla differenza tra l’immissione sul mercato e immissione in libera pratica. Tale testo deve essere adeguato e ripubblicato.
Per l’importatore equiparato al fabbricante il momento da cui inizia il rischio è rappresentato dalla messa a disposizione del prodotto importato per la prima volta sul mercato dell’Unione.
Se l’importatore o fabbricante fornisce un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre designata in termini giuridici come «immissione sul mercato»; invece qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita «messa a disposizione».
In altre parole, i prodotti devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al momento dell’immissione sul mercato. Ciò determina che i prodotti nuovi fabbricati nell’Unione e tutti i prodotti importati da paesi terzi ( cioè paesi non facenti parte dell’UE) — nuovi o usati — devono rispettare le disposizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile
- quando vengono immessi sul mercato;
- quando vengono messi a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione.
Una volta immessi sul mercato, i prodotti conformi possono essere messi a disposizione lungo la catena della distribuzione senza ulteriori considerazioni, anche in caso di revisioni della legislazione applicabile o delle norme armonizzate pertinenti, salvo altrimenti disposto dalla legislazione.
Pertanto, gli Stati membri hanno l’obbligo, nel quadro della vigilanza del mercato, di garantire che siano presenti sul mercato solo prodotti sicuri e conformi
La normativa di armonizzazione dell’Unione si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza e attraverso strumenti elettronici. Ne consegue che i prodotti destinati a essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione devono essere conformi alla legislazione applicabile, a prescindere dalla tecnica di vendita.
Infine, per chiarezza si riporta una FAQ della Comunicazione sopra indicata: “ Quali implicazioni può avere l’apposizione della marcatura CE per fabbricante/importatore/distributore?
La responsabilità di garantire la conformità dei prodotti e di apporre la marcatura CE spetta ai fabbricanti, ma anche gli importatori e i distributori rivestono un ruolo fondamentale nell’assicurare che siano immessi sul mercato solo i prodotti conformi alla normativa e recanti la marcatura CE. Queste procedure contribuiscono a rafforzare i requisiti dell’UE in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale, e al contempo favoriscono la concorrenza leale poiché si basano su regole comuni per tutti gli attori coinvolti.
Quando le merci sono prodotte in paesi terzi e il fabbricante non è rappresentato nel SEE, gli importatori devono assicurarsi che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi ai requisiti applicabili e non rappresentino un rischio per i consumatori europei. L’importatore è tenuto a verificare che il fabbricante avente sede al di fuori dell’UE abbia rispettato le necessarie procedure e che la relativa documentazione sia disponibile qualora se ne faccia richiesta.
Pertanto gli importatori devono possedere una conoscenza generale dei rispettivi atti di armonizzazione dell’Unione e hanno l’obbligo di collaborare con le autorità nazionali qualora sorga un problema. Gli importatori dovrebbero ricevere un’assicurazione scritta dal fabbricante in base alla quale avranno accesso alla documentazione necessaria — come la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica — e saranno in grado di fornirla alle autorità nazionali qualora ne facciano richiesta. Gli importatori dovrebbero anche assicurarsi di essere in grado di mettersi in contatto con il fabbricante in qualsiasi momento.
Più avanti nella catena di fornitura, i distributori rivestono un ruolo fondamentale nell’assicurare che siano presenti sul mercato solamente i prodotti conformi e sono tenuti ad agire con la dovuta attenzione per garantire che la movimentazione dei prodotti non ne pregiudichi la conformità. Il distributore deve possedere anche una conoscenza di base delle prescrizioni legislative — incluse le tipologie di prodotti che devono recare la marcatura CE e la documentazione di accompagnamento — e dovrebbe essere in grado di riconoscere un prodotto chiaramente non conforme.
I distributori devono essere in grado di dimostrare alle autorità nazionali di aver agito con diligenza e di aver ricevuto una dichiarazione del fabbricante o dell’importatore a garanzia del fatto che sono state prese le misure necessarie. Inoltre il distributore deve essere in grado di assistere le autorità nazionali nei loro sforzi per ricevere la documentazione richiesta.
Se l’importatore o il distributore immette sul mercato un prodotto avvalendosi del proprio nome, si assume anche le responsabilità del fabbricante. In tal caso deve disporre di informazioni sufficienti sul progetto e sulla produzione del prodotto, poiché nell’apporre la marcatura CE se ne assume la responsabilità legale”.
Sugli aspetti doganali: G.Giannusa A.Elia “Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale“. Maggioli