accise e imposte di consumo

Accise, responsabilità solidale concessionario impianto stradale e gestore dell’impianto

In tema di accise, il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto previsti dalla legge.

Questa responsabilità discende, secondo la Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. V n.798 del 14 gennaio 2026, dall’applicazione dell’art. 25, comma 5, cit., per il potere-dovere (adeguata diligenza professionale) di effettuare controlli non solo sui registri, ma anche sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti, sicché tale potere di vigilanza fonderebbe la responsabilità del concessionario quale garante in caso di mancato pagamento dell’accisa ove si realizzi il presupposto dell’immissione irregolare in consumo del carburante.

E’ molto interessante la giurisprudenza prevalente di cui, ex multis, si cita la sentenza Cass., 5 giugno 2020, n. 10689 per cui: “l’accisa è imposta esigibile per il solo fatto dell’immissione in consumo di un dato prodotto nel territorio dello Stato; essa ricomprende – armonizzazione comunitaria delle legislazioni nazionali sull’imposizione indiretta per la realizzazione del cd. mercato unico- i tributi prima qualificati come imposte di fabbricazione o di consumo, secondo una nomenclatura mantenuta anche dal T.U. accise (cfr. artt. 4 1, 2 e 3) che quell’armonizzazione ha tradotto nell’ordinamento interno. Va ulteriormente precisato che […] la […] non è il fornitore del prodotto, e quindi il soggetto passivo dell’accisa (cfr. Corte cost. n. 185 del 2011), e pertanto nella fattispecie è applicabile l’art. 2, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, il quale, in combinazione con il citato art. 25, comma 5, del medesimo T.U.A., prevede la responsabilità solidale di tutti coloro nei confronti dei quali si verifica il presupposto di esigibilità dell’accisa, in ragione dello svincolo irregolare dal regime sospensivo; 5.5. [….]. 5.6. Stante la natura della responsabilità solidale del concessionario, […] e l’ampiezza delle facoltà di controllo riconosciute dalla legge al concessionario medesimo, non è condivisibile l’assunto di […], secondo cui la natura delittuosa dell’attività posta in essere, in concorso, dal gestore dell’impianto […] e dall’autotrasportatore […] eliderebbe, in sostanza, il dovere di vigilanza del concessionario […] poiché non riferibile all’ordinaria gestione dell’impianto e comunque in sé non esigibile: è vero invece che la detta posizione di garanzia del concessionario implica, secondo i principi generali, un dovere di diligente vigilanza secondo il canone dell’art. 1176, comma 2, c.c”.

L’ordinanza n.798 emessa dalla Sez V della Corte di Cassazione in data 14 gennaio 2026 analizzando aspetti importanti della responsabilità solidale in materia di accise costituisce un interessante spunto di riflessione in merito alle peculiarità soggettive del SOAC.

Infine, per approfondimenti sul SOAC si rimanda a “Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale”.