compliance e AEO

  • circular economy,  compliance e AEO,  free trade agreement

    Accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda: produzione agricola sostenibile

    L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda nel proprio capitolo X prevede interessanti regole per la produzione sostenibile di cibo capaci di impattare direttamente sul nostro agrifood. Infatti, prevede l’adozione di disposizioni e sanzioni dell’accordo di Parigi sul clima. Prevede: una cooperazione tra UE e Nuova Zelanda allo scopo di uno sviluppo sostenibile, inclusivo, resiliente e sano. Le fasi produttive oggetto d’analisi e controllo sono: la produzione, raccolta, la lavorazione, il trasporto, l’immagazzinamento, la  distribuzione, vendita, consumo e smaltimento. Un’armonica applicazione delle norme SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures), TBT (Technical Barriers to Trade)  e del Chapter BB sul commercio e sviluppo sostenibili (TSD); Altri punti programmatici…

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    Accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda: come ottenere l’origine preferenziale

    L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda nel proprio capitolo XX prevede le regole d’origine e le procedure per l’origine e, in particolare, stabilisce che: Il “prodotto originario” è quello interamente ottenuto in uno delle due parti dell’accordo, oppure quello esclusivamente composto da componenti originarie e quello che contiene anche parti non originarie. In quest’ultimo caso, come, di consueto, le operazioni insufficienti non sono capaci di fornire l’origine preferenziale; È possibile il cumulo bilaterale; L’origine preferenziale è estesa agli accessori, stampi, istruzioni se: a) sono classificati, spediti e fatturati con il prodotto principale; b) la quantità e la qualità di tali accessori sono normali per la…

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    Made in, AEO e opportunità di business per le PMI

    L’origine non preferenziale e quindi il made in rivestono un ruolo centrale nella gestione: a) delle operazioni doganali; b) della compliance doganale ai fini AEO. Per le PMI il made in rappresenta una grande opportunità ma anche un momento di riflessione e attenzione verso i rischi. La Corte di Cassazione con la sentenza della propria prima sezione Sez. I n. 20226 del 23 giugno 2022 ha affermato che “…Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi…

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    Perfezionamento attivo, olio di oliva extravergine e equivalenza

    La sentenza n. 00015/2022emessa dal TAR Umbria in data 11 gennaio 2022  ci permette di parlare del: Perfezionamento attivo; Commercio internazionale dell’olio di oliva. Il perfezionamento attivo  è un’autorizzazione doganale attraverso la quale l’operatore economico introduce nel territorio doganale europeo merce dall’estero senza pagare alcun dazio o prelievo né subire l’effetto di misure di politica commerciale per: Sottoporla a lavorazioni e/o produrre altri beni; esempio: destino al perfezionamento dei componenti che utilizzo per realizzare un’auto; Decidere di esportare il prodotto finale (chiamato “prodotto compensatorio”) Decidere di importare in UE il prodotto compensatorio realizzato attraverso il processi di “perfezionamento attivo” Vi sono particolari forme di “perfezionamento attivo”. In particolare: ai sensi…

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    Dogana e tutela DOP,DOC,IGP e logo di produzione biologica

    L’analisi dei segni distintivi d’impresa attraverso l’azione accertativa della dogana si estende anche al caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura.  Hanno una simile protezione anche le specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a…

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    Dogana e tutela dei brevetti, ritrovati vegetali, semiconduttori, indicazione geografica

    Il novero dei diritti di  proprietà intellettuale da tutelare anche attraverso il coinvolgimento della dogana, comprende anche i brevetti,  alla privativa per ritrovati vegetali, alla topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione, al  modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell’Unione; alla  denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione e, infine, all’indicazione geografica cui si intende dedicare un’attenzione specifica. Il brevetto secondo il primo comma dell’articolo 45 del CPI ha ad oggetto “…le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività…

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    Dogana e tutela del marchio, disegni, modelli e diritto d’autore

    L’analisi della tutela dei diritti proprietà intellettuale con riferimento ai benefici degli accordi di libero scambio e all’AEO richiede una descrizione di quali sono i “diritti di proprietà intellettuale”. Iniziamo  col ricordare il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” il quale, di concerto con il codice civile, definisce il marchio come segno distintivo d’impresa composto da “i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni…

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    AEO, dogana e tutela diritti proprietà intellettuale

    L’AEO e l’impiego degli accordi di libero scambio e, in generale, l’effettuazione di operazioni doganali impongono il rispetto della tutela riservata ai diritti di proprietà intellettuale. Il quadro giuridico è delineato dal regolamento n.608/2013 del Parlamento e del Consiglio europei del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, il quale già nel proprio secondo considerando afferma che: “…La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le…

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    EPA Giappone EU regole per la compilazione delle dichiarazioni doganali

    L’EPA tra Giappone ed EU richiede una particolare attenzione nella redazione della dichiarazione d’importazione che rappresenta il modello e il momento in cui il dazio viene o non viene pagato. Infatti, al fine di richiedere l’agevolazione daziaria [legata all’origine preferenziale] al momento dell’immissione in libera pratica nell’UE, è necessario che nella dichiarazione di importazione siano inseriti: – nel campo 36 un codice a tre cifre “300” (preferenza in base ad accordi commerciali), ad eccezione dei casi di regime di uso finale, ove andrà inserito il codice “340”; – nel campo 34 l’indicazione “JP” (codice del paese di origine). Inoltre nel campo 44 (documenti presentati, certificati) si dovranno inserire, in alternativa…

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    EPA EU e Giappone; regole per ottenere l’origine preferenziale. opportunità per PMI

    L’EPA (economic partnership agreement) tra UE e Giappone (Japan) insieme alle opportunità (dazio ridotto oppure annullato) presenta anche degli obblighi da considerare. Si indicano di seguito i principali adempimenti per l’esportatore che deve effettuare operazione dall’UE o da Giappone https://www.doganasostenibile.it/2022/06/13/accordo-di-libero-scambio-ue-e-giappone-opportunita-per-le-pmi/. Si tratta di regole che un soggetto, anche se non AEO, deve tenere in seria considerazione; si tratta, infatti, di una compliance doganale che se violata determina conseguenze, anche reputazionali, importanti. conservazione dati: l’importatore deve conservare per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto: a) l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore (se la richiesta era basata su un’attestazione di origine); b), tutte le registrazioni che…