La figura dell’operatore economico autorizzato: cos’è e le proprie fonti normative
L’AEO (authorized economic operator), è l’autorizzazione che permette al proprio titolare di essere considerato affidabile nell’ambito della supply chian internazionale. E’ uno status, posseduto attraverso l’emissione di un’autorizzazione, che può essere detenuto da qualunque operatore economico, comprese le piccole e medie imprese (small and medium enterprise ) e indipendentemente dai rispettivi ruoli nella catena di approvvigionamento internazionale.
Non rappresenta un obbligo giuridico di diventare AEO e non implica il dovere di chiedere ai propri partner commerciali di ottenere lo status di AEO.
Esistono due tipi di autorizzazione: l’ AEOC (customs)e AEOS (security) e sono cumulabili. In questo caso l’operatore è tenuto a soddisfare i rispettivi criteri e fruisce dei vantaggi relative a entrambi.
L’articolo 33 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 stabilisce che «quando un richiedente ha diritto a ottenere sia un’autorizzazione AEOC che un’autorizzazione AEOS, l’autorità doganale competente a prendere la decisione rilascia un’autorizzazione combinata.».
Ai fini della gestione di autorizzazioni AEOC e AEOS detenute allo stesso tempo da un operatore economico,
I principali riferimenti normativi sono:
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015
TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 del 11 marzo 2016 prodotta dalla Direzione generale Fiscalità e Unione Doganale;
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione