Valore in dogana e sconti
Il commentario n.8 Compendio per il valore in dogana edizione 2022 pubblicato dalla TAXUD si occupa della gestione degli impatti sugli sconti nella determinazione del valore in dogana. In primo luogo, per sconto si intende una riduzione del prezzo di listino per beni o servizi concessi a particolari clienti, in particolari circostanze e in particolari orari. È espresso in valore assoluto o in percentuale rispetto al prezzo di listino. Lo sconto deve riguardare la merce importata e si basa su una previsione contrattuale valida al momento dell’importazione. In particolare, il contratto che prevede lo sconto deve essere valido prima del perfezionamento dell’importazione e deve prevedere il diritto e la gestione degli sconti.
Il commentario n.8 deve essere letto alla luce degli articoli 130 e 131 del regolamento 2447/2015 dell’Ue. In particolare, la prima norma e cioè l’articolo 130 sulle “riduzioni di valore ” prevede che : “…1. Ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice, le riduzioni sono prese in considerazione se, al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, il contratto di vendita prevede la loro applicazione e il loro importo. 2. Le riduzioni per pagamento anticipato sono prese in considerazione con riguardo alle merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Le riduzioni derivanti dalle modifiche al contratto successive al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana non sono prese in considerazione….” Vale la pena aggiungere che il predetto commentario in merito allo sconto per pagamento anticipato ha statuito che è necessaria una maggiore diligenza in caso sia maggiore di quello normalmente praticato puntualizzando che “…if the buyer can demonstrate, where required, that the goods are actually sold at the price declared as the price actually paid or payable and the discount is still available at the material time…”.
Invece, la seconda norma e cioè l’articolo 131 dispone in merito alla “consegna parziale” che “…1. Quando le merci dichiarate per un regime doganale rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un’unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice è calcolato proporzionalmente sulla base del prezzo del quantitativo totale acquistato.
- L’applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale di una spedizione o di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica…”
Infine, vale la pena aggiungere che tale commentario rappresenta un elemento d’’analisi interessante per la gestione dell’AEO poiché il QAV (questionario di autovalutazione) richiede di sapere come tale (insieme ad origine e classificazione) dell’obbligazione doganale viene gestito.