compliance e AEO,  valore in dogana

Valore in dogana, elementi da aggiungere ed elementi da escludere

Il commentario n.5 Compendio per il valore in dogana edizione 2022  pubblicato dalla TAXUD affronta il tema della valutazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del valore in dogana in linea con gli articoli 71 e 72 del regolamento 952/2013. Gli elementi da aggiungere devono essere oggettivi e quantificabili e cioè chiaramente identificabili e separati rispetto il prezzo del bene. Il commentario 5 del Compendio TAXUD rappresenta un’interessante guida per la gestione dell’AEO e della compliance doganale.

La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 70 del regolamento 952/2013 per cui “ … 1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato…”. In parallelo, l’articolo 71 indica quali sono gli elementi da includere  e cioè “a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto; ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt’uno con la merce; e iii) il costo dell’imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;  b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indiretta mente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell’Unione e necessari per produrre le merci importate; c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e e) le seguenti spese fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione:i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; eii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate…”.

In parallelo, gli elementi da escludere dal calcolo del valore sono secondo l’articolo 72: Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 70, non si deve includere:  a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione; b) le spese relative a lavori di costruzione, d’installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all’acquisto di merci importate, indipendente mente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un’altra persona, sempre che l’accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte: i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare; ii) il tasso dell’interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento; d) le spese relative al diritto di riproduzione nell’Unione delle merci importate;e) le commissioni di acquisto;f) i dazi all’importazione e gli altri oneri da pagare nell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci; g) nonostante l’articolo 71, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l’esportazione delle merci verso l’Unione…”.

 

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *