Valore, royalties e AEO
Il commento n.3 del Compendio per il valore in dogana edizione 2022 segnala l’importanza di una gestione uniforme a livello europeo dell’impatto delle royalties sul valore in dogana.
In primo luogo, vale la pena ricordare che la lettera c del primo comma dell’articolo 71 del regolamento 952/2013 considera come uno degli elementi del valore in dogana “…i corrispettivi e i diritti di licenza (royalty) relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare…”. La royalty può essere corrisposta dall’importatore in Ue all’esportatore a rate, in unica soluzione e nella forma di una percentuale. Il know-how rappresenta un elemento della produzione che può generare royalty; per know-how si può intendere, come indicato dall’articolo 12 dell’OECD “…all the undivulged technical information, whether capable of being patented or not, that is necessary for the industrial reproduction of a product or process, directly and under the same conditions; inasmuch as it is derived from experience, know-how represents what a manufacturer cannot know from mere examination of the product and mere knowledge of the progress of technique…”; quindi, possiamo parlare di brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale. Agli intellectual property rights si devono aggiungere anche i segni distintivi d’impresa come il marchio. Sia gli uni che gli altri, possono essere goduti dall’importatore in virtù di un contratto di licenza. Il criterio principale per ricondurre un diritto di licenza al valore in dogana è rappresentato dalla domanda perché esiste quest’onere finanziario e soprattutto il licenziatario/importatore cosa riceve dal licenziante/esportatore?
All’obbligo generale di aggiungere la royalty al valore in dogana, ancorché venga calcolata dopo l’importazione, corrispondono dei casi regolati dalle lettere d) e g) dell’articolo 72 (Elementi da non includere nel valore in dogana) del codice doganale dell’UE (regolamento 952/2013) i quali rappresentano un’eccezione. In particolare, la royalty non si aggiunge al valore in dogana qualora:
- Rappresenti una spesa relativa al diritto di riproduzione nell’Unione delle merci importate;
- i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l’esportazione delle merci verso l’Unione
Infine, vale la pena aggiungere che tale commentario rappresenta un elemento d’’analisi interessante per la gestione dell’AEO poiché il QAV (questionario di autovalutazione) richiede di sapere come tale (insieme ad origine e classificazione) dell’obbligazione doganale viene gestito.