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Accordo commerciale UE USA: origine non preferenziale e trasporto diretto

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Il beneficio del dazio 0 per le merci statunitensi importate in UE è diventato realtà a partire dal 1 luglio 2026.

La disciplina normativa richiede:

  1. “La dimostrazione dell’origine non preferenziale;
  2. La dimostrazione del trasporto diretto (territorio doganale UE-territorio doganale USA e viceversa);
  3. Il rispetto di specifiche formalità dichiarative: il codice preferenza 300; il nuovo codice

documento U190”

I riferimenti normativi sono l’accordo di Turnberry, il regolamento 2026/1422 del 25 giugno 2026, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e il regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2026.

Nell’attesa di una guida che verrà emessa dalla Commissione Ue, si condividono nuovamente alcune considerazioni sull’origine non preferenziale.

L’origine non preferenziale può essere definita come la caratterizzazione di un bene rispetto ad un luogo dove viene interamente ottenuta oppure dove subisce una lavorazione capace di attribuire il carattere originario: in altre parole, l’origine in dogana costituisce il nesso sostanziale e giuridico tra il bene finito e lo spazio fisico rispetto al quale viene considerato per esigenze di natura doganale, fiscale e di politica commerciale.

Qualora un bene sia interamente ottenuto in un unico paese o territorio questo deve essere considerato come originario di tale paese o territorio.

Invece, nel caso in cui vi sia un concorso di attività e processi produttivi, il reg. n. 952 del 2013 nel proprio art. 60, 2° comma, prevede che: “Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”; enuclea in questa maniera la ricorrenza contestuale dei seguenti elementi: l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, l’impresa o struttura produttiva attrezzata a tale scopo, l’attività realizzata deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Per completezza, la definizione di “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata” corrisponde alla “substantial transformation” indicata nella Convenzione di Kyoto 15 maggio 1973 che viene, normalmente, evidenziata attraverso le seguenti regole:

  • il cambiamento di voce, sottovoce o sottovoce frazionata tariffaria: tale regola impone che la classificazione tariffaria del prodotto finale sia diversa dalla classificazione tariffaria dei materiali non originari utilizzati nella produzione. Può escludere una modifica da un’altra voce specifica oppure può subordinare la modifica ad alcune lavorazioni supplementari [2];
  • il criterio del trattamento specifico;
  • il criterio relativo al valore aggiunto il quale prevede che la trasformazione sostanziale coincida con la lavorazione che determina una percentuale stabilita del valore franco fabbrica del prodotto.

Se una regola primaria non ha consentito di determinare l’origine non preferenziale delle merci, o se la trasformazione effettuata non è economicamente giustificata (articolo 33 del RD), o se l’operazione effettuata non va oltre le operazioni minime di cui all’articolo 34 del RD, si applicano le regole residuali.

La regola residuale del capitolo definita nella parte superiore di ogni capitolo stabilisce che il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali. A seconda dei casi, la regola della parte maggiore si basa sul valore o sul peso dei materiali utilizzati

Sempre con riferimento al disposto dell’art. 60, 2° comma del reg. CDU, l’origine non preferenziale richiede l’applicazione dei criteri indicati nell’allegato 22-01 recante “Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale” del reg. n. 2015/2446 della Commissione 28 luglio 2015 dove per ogni capitolo tariffaria vengono indicate le regole primarie e quelle residuali.

L’origine delle merci rappresenta un elemento dell’obbligazione tributaria che può essere oggetto di controllo da parte dell’autorità doganale che, come stabilito dall’art. 61 del CDU, può richiederne i documenti probatori: si tratta di un’attività di controllo molto permeante poiché l’amministrazione doganale può richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell’Unione.

Invece, nel caso intercorrano particolari esigenze commerciali, un documento che prova l’origine può essere rilasciato nell’Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.

L’origine non preferenziale o commerciale costituisce una qualità di un bene rispetto al luogo dove è stato interamente oppure sostanzialmente ottenuto e se indicata in modo fallace o erroneo determina responsabilità penali in capo al dichiarante.

Si basa sulle discipline della organizzazione mondiale del commercio e su quelle unionali e possiede una dimensione generale nel senso che l’origine di un bene è naturalmente non preferenziale.

Infine, sulla scorta delle linee guida unionali  è fondamentale che l’importatore sia in grado di provare l’origine non preferenziale, sebbene non vi sia una modalità specifica e qualora costui sia privo di certificati provenienti dall’estero è opportuno che possa rispondere ai quesiti indicati nell’allegato delle linee guide unionali in materia di origine non preferenziale.

Infine, bisogna aggiungere che l’origine non preferenziale trova accoglimento nell’ambito del QAV (questionario di autovalutazione) dell’AEO nel quesito 1.3.2 per cui: “…a) Fornire una panoramica sull’origine preferenziale o non preferenziale delle merci importate. b) Quali misure interne sono state attuate per verificare che il paese d’origine delle merci importate sia stato dichiarato correttamente? c) Descrivere il metodo utilizzato per il rilascio della prova delle preferenze e dei certificati d’origine per l’esportazione…”.