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Accordo commerciale UE USA: origine non preferenziale e trasporto diretto
Il beneficio del dazio 0 per le merci statunitensi importate in UE è diventato realtà a partire dal 1 luglio 2026. La disciplina normativa richiede: “La dimostrazione dell’origine non preferenziale; La dimostrazione del trasporto diretto (territorio doganale UE-territorio doganale USA e viceversa); Il rispetto di specifiche formalità dichiarative: il codice preferenza 300; il nuovo codice documento U190” I riferimenti normativi sono l’accordo di Turnberry, il regolamento 2026/1422 del 25 giugno 2026, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e il regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2026. Nell’attesa di una guida che verrà emessa dalla Commissione Ue, si condividono nuovamente alcune considerazioni sull’origine non preferenziale.…
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L’origine preferenziale, l’AEO e accordi di libero scambio
L’origine preferenziale, viene attribuita in virtù di accordi di libero scambio che, nei propri “protocolli d’origine”, dispongono le regole per attribuire lo status di prodotti originari qualora non siano interamente ottenuti nei territori dei paesi accordatari; v’è, infine, l’ipotesi per cui l’origine preferenziale viene può essere accordata dall’Unione europea unilateralmente, al di fuori dei casi di prodotti interamente ottenuti. Come per quella commerciale, l’origine preferenziale può riferirsi tanto a beni interamente ottenuti quanto a quelli ricavati a partire anche da materiali provenienti da diversi paesi non rientranti nell’accordo di libero scambio e, pertanto, da definire come “non originari”. Nella prima ipotesi, ci si riferisce essenzialmente alle seguenti categorie merceologiche: “…a)…