Origine non preferenziale e trasformazione sostanziale economicamente giustificata anche senza cambio tariffario

Perché parlare ancora di origine non preferenziale (made in o origine commerciale)? L’origine non preferenziale è una qualità dei beni che impatta, ad esempio, sulle seguenti discipline doganali:
- CBAM;
- Due diligence per la deforestazione e degrado forestale;
- Gestione dell’AEO;
- Applicazione delle misure antidumping;
- Applicazione di sanzioni (ad esempio quelle contro la Russia) e misure di trade compliance;
- Protezione degli interessi degli operatori commerciali nelle guerre commerciali (si pensi alle politiche commerciale degli USA di Trump).
Come si può vedere dal breve elenco soprariportato, l’origine non preferenziale è un elemento centrale per il proprio business internazionale (import/export/internazionalizzazione). Rappresenta, infatti, la “nazionalità economica” di un bene e cioè il legame tra un luogo (un territorio doganale) e il bene realizzato attraverso l’ultima lavorazione che ha apportato modifiche sostanziali e irreversibili effettuata all’interno di un opificio idoneo. Tale definizione è valida per i beni oggetto di lavorazioni e processi che coinvolgono più territori doganali.
In primo luogo, la lavorazione sostanziale viene, poi, declinata in una serie di regole d’origine .
Infatti, come indicato da ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) con la nota protocollo 70339/RU del 16 luglio 2018 “Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n.952/2013, artt. 31/36 del Reg. Delegato (UE) n.2446/2015.Linee guida”.
.1) Regole primarie.
Le regole primarie sono generalmente associate alla modifica della classificazione tariffaria del prodotto ottenuto dalla lavorazione/trasformazione ma sono anche contemplate regole specifiche connesse con le caratteristiche del processo produttivo (es. per i tessili).
1.2) Regole secondarie.
Solo nel caso in cui non sia possibile attribuire l’origine non preferenziale sulla base della regola primaria si ricorre alla regola residuale di capitolo (riferita, quindi, alle prime due voci della nomenclatura)”.
In questo contesto normativo, la Corte di Giustizia, Sez IX con l’ordinanza del 2 settembre 2025 n. C‑827/24 ha ribadito che l’origine non preferenziale si può acquisire anche senza il cambio di voce doganale a condizione che la lavorazione effettuata abbia generato una trasformazione irreversibile e sostanziale delle caratteristiche essenziali del bene.
Ciò costituisce un approccio basato sulla prevalenza della sostanza sulla forma nel processo merceologico e giuridico di classificazione.