Circolare 13/2025 dell’Agenzia delle dogane e monopoli e i sussidi ambientalmente dannosi. L’avvicinamento aliquote del gasolio a quello delle benzine.

I sussidi ambientalmente dannosi sono stati inclusi nel processo di revisione delle accise promosso dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 in materia di revisione delle accise (decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 recante il testo unico sulle accise) e meglio dettagliato dalla circolare 13/2025 pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 giugno 2025. In particolare, hanno subito un avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine a quelle sul gasolio impiegato come carburante in adempimento dell’articolo 3 del decreto legislativo sulla revisione delle accise.
Seguendo la struttura della circolare 13/2025 vale la pena ricordare che tra i sussidi ambientalmente dannosi (c.d. SAD) indicati dal Catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in un’ottica di fiscalità ambientale, viene ricompreso anche il differente livello di accisa applicato alla benzina rispetto al gasolio impiegato come carburante che verrà superato attraverso un progressivo allineamento delle aliquote d’accisa. Per l’effetto nell’anno 2025, il decreto 14 maggio 2025 che a decorrere dal 15 maggio 2025, ha fissato le variazioni annuali dell’accisa in riduzione, per la benzina, ed in aumento, per il gasolio impiegato come carburante, nella stessa misura pari a 1,50 centesimi di euro per litro (art. 1, comma 1). Pertanto, a decorrere dal 15 maggio 2025, il medesimo decreto ha rideterminato (art. 2, comma 1) le aliquote di accisa di cui all’Allegato I del TUA sulla benzina (713,40 euro per mille litri) e sul gasolio impiegato come carburante (632,40 euro per mille litri). Bisogna però specificare che gli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante non hanno effetto sul prodotto impiegato nei lavori agricoli previsti dal punto 5 della Tabella A allegata al TUA e su quello utilizzato negli impieghi ricompresi dal punto 9 della medesima Tabella A (comma 3).. Parimenti vale per gli impieghi agevolati per i quali è prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa in cifra fissa, i cui beneficiari utilizzatori di gasolio impiegato come carburante non subiscono effetti dagli aumenti annuali cui verrà sottoposto il prodotto in questione. Tra di essi, il gasolio commerciale consumato dagli esercenti attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone ricompresi dall’art. 24-ter del TUA sottoposto alla specifica aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della Tabella A, che non viene colpita dalla misura di allineamento in esame, permanendo quindi a 403,22 euro per mille litri.
Bisogna poi ricordare quanto previsto per il biodiesel e i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) per i quali la circolare n.13/2025 segnala che “[è stato previsto] che sul biodiesel e sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) immessi in consumo, tal quali, per essere impiegati come carburanti in sostituzione del gasolio, assoggettati ad accisa in base al principio di tassazione per equivalenza, continui ad essere applicata l’attuale aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante pari a 617,40 euro per mille litri. Ciò per un periodo quinquennale decorrente dall’entrata in vigore del decreto interministeriale adottato per l’anno 2025 (in specie, dal 15 maggio 2025)”.
Tale condizione di premialità, secondo la circolare 13/2025 si applica ai “biocarburanti che soddisfano le condizioni previste dall’art. 44, par. 5, del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero essere: – conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione; – prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della citata direttiva”. Invece, per il biodiesel e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le predette condizioni, immessi in consumo per uso carburazione, trova, applicazione la nuova aliquota di accisa ordinaria sul gasolio impiegato come carburante di 632,40 euro per mille litri.
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