Circolare 13/2025 Agenzia dogane e monopoli 13 giugno 2025: prodotti alcolici e dealcolati.

Il settore delle bevande alcoliche ha subito delle modifiche legate a al processo di revisione delle accise promosso dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 in materia di revisione delle accise (decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 recante il testo unico sulle accise) e meglio dettagliato dalla circolare 13/2025 pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 giugno 2025.
In particolare, il nuovo articolo 29 lettera i) del TUA prevede:
- forte semplificazione degli adempimenti tributari afferenti agli esercizi di vendita di prodotti alcolici ad accisa assolta. In particolare, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche supera l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione ha abilitato l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti. Infatti, l’attuale sistema prevede solo l’obbligo di comunicazione di avvio delle attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- l’esonero degli obblighi tributari per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche;
Invece, gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA, continuano ad essere sottoposti al regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).
Un altro aspetto interessante delle novità apportate dal decreto legislativo n.43 del 2025 è costituito dalla regolamentazione della produzione di alcole etilico in costanza di processi di dealcolazione del vino: ; ciò trova applicazione nella lettera l) inserita nell’articolo 33-ter del TUA. In altre parole, è consentito agli esercenti cantine e stabilimenti di produzione di vino e di prodotti intermedi di realizzare processi di dealcolazione di prodotti vitivinicoli, atteso che dagli stessi si ottiene direttamente, come sottoprodotto, alcole etilico per il quale sorge l’obbligazione tributaria ed il debito di accisa non è stato assolto. Il regime dell’alcol etilico prodotto attraverso processi di dealcolazione verrà definito da un decreto interministeriale (Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).