Fiscalità ambientale, catalogo dei sussidi e accise
La legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “ Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha previsto nel proprio articolo 68 sul “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” l’istituzione presso il MATE di un Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.
Con questo strumento il governo italiano intende migliorare la capacità di adempimento agli impegni derivanti da:
- comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo];
- raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011;
- raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell’Italia;
- dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012.
I sussidi devono essere intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.
Si tratta di uno strumento che consente di analizzare e monitorare aspetti determinati legati alla fiscalità ambientale la quale trova nelle accise un importante ambito di applicazione.
Le esenzioni e le agevolazioni delle accise rappresentano degli elementi eventuali e non necessari del modulo tributario in parola e pur basandosi su disposizioni che non possono essere interpretate in modo estensivo, devono essere vagliate sempre rispetto ai principi dell’effettività e della proporzionalità. Si inseriscono nel modulo dell’accisa che rappresenta un’imposta dotata di una struttura complessa a formazione progressiva.
Le riflessioni sui sussidi sotto forma di esenzioni, agevolazioni in materia di accisa non possono però impedire di menzionare l’occasione persa costituita dalla mancata realizzazione del disegno indicato relazione tecnica sulla delega al governo per la riforma fiscale: “…L’articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi che il Governo dovrà osservare nell’adozione dei decreti attuativi della delega e che sono i seguenti: – rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti dalle biomasse o da altre risorse rinnovabili; – promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale a consumatori finali ai fini del riconoscimento dell’accisa agevolata o esente; – rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli maggiormente compatibili con l’ambiente; – procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente…”