accise e imposte di consumo,  circular economy,  compliance e AEO

Position paper di Confindustria su “prospettive di riforma della responsabilità amministrativa degli enti (disciplina 231)”. Conseguenze su accise e dogane.

La responsabilità amministrativa degli enti (prevista dal decreto legislativo n.231/2021) è sempre più rilevante nell’ambito della disciplina delle accise e della normativa doganale; basti ricordare il decreto n.141 del 26 settembre 2024 che rappresenta la principale fonte della riforma doganale 2024  e delle circolari dell’Agenzia delle dogane: a) n.30/2024 del 20 dicembre 2024; b) n.28/2024 del 19 dicembre 2024.

In termini generali, è possibile affermare che la disciplina della responsabilità amministrativa dell’impresa si basa sulla adozione, ante delictum, di un modello di organizzazione e gestione adeguato ed efficiente. n altre parole, la responsabilità della persona giuridica dipende dalla cd. colpa in organizzazione: l’impresa risponde solo qualora non abbia adeguatamente provveduto a evitare tale evento, attraverso la propria organizzazione e struttura.

Consta di una fase di risk assessment (rappresentare in modo completo i reati rilevanti per l’ente e le modalità attraverso cui tali illeciti potrebbero essere posti in essere nel suo contesto operativo) e di un’altra di risk management (la progettazione del sistema di controllo, che è l’insieme dei presidi e protocolli, individuati come specifici punti di controllo per ciascun processo produttivo).

Con riferimento a tale contesto legislativo, Confindustria ha pubblicato il proprio position paper-marzo 2025, sulle “ prospettive di riforma della responsabilità amministrativa degli enti (disciplina 231)”.

Tale position paper nasce allo scopo di fornire un contributo al tavolo tecnico promosso dal Ministeri di Giustizia il quale ha lo scopo di offrire una soluzione normativa al disorientamento degli operatori economici legato essenzialmente ai seguenti fenomeni:

– “una disciplina nata con le migliori intenzioni  […] si è trasformata nella prassi in strumento di mera repressione”;

– “gli ampi (troppo ampi) spazi che essa lascia a interpretazioni disomogenee, oltreché spesso del tutto disancorate dalla realtà di chi fa impresa, hanno dato luogo a fenomeni di “ingiustizia sostanziale”, finendo per disperdere valori produttivi e lasciando spesso gli imprenditori in balìa dell’incertezza”.

In merito al secondo ordine di problemi sopra citati, vale la pena evidenziare come Confindustria sottolinei che: “le lacune della disciplina 231 hanno attribuito all’autorità giudiziaria, nei fatti, una discrezionalità pressoché illimitata in ordine alla valutazione dei modelli organizzativi. Peraltro, ciò ha condotto ad applicazioni troppo eterogenee da un ufficio giudiziario a un altro, in alcuni casi anche tra circoscrizioni territoriali contigue; tale disparità ha determinato, da un lato, molta confusione in ordine al contenuto del modello idoneo e, dall’altro, rilevanti problemi sul versante dell’equità”; al riguardo, dogana sostenibile ha condiviso le pronunce di maggiore interesse per gli operatori.

Confindustria, inoltre, puntualizza le ragioni determinano un incremento dell’incertezza della disciplina sulla responsabilità amministrativa dell’ente:

  1. le indicazioni normative essenziali e generiche con riferimento a quale debba essere il contenuto del modello;
  2. continua e irrazionale proliferazione dei reati presupposto;
  3. valutazione di idoneità rimessa integralmente alla discrezionalità del giudice e alla sua conoscenza di complessi ed eterogenei meccanismi aziendali.

Si elencano di seguito le proposte presentate da Confindustria nel position paper-marzo 2025, sulle “ prospettive di riforma della responsabilità amministrativa degli enti (disciplina 231)”.:

  • Introduzione di elementi di certezza giuridica e di semplificazione del quadro applicativo, tenendo conto delle peculiari caratteristiche di questa forma di responsabilità e degli enti destinatari della stessa;
  • Esenzione o adozione su base volontaria del MOG per microimprese;
  • Disciplinare in modo più dettagliato la responsabilità 231 all’interno del gruppo, tenuto conto che in queste realtà organizzative esiste, e va garantita, la necessità di bilanciare l’autonomia delle singole società con l’esigenza di promuovere politiche e indirizzi di gruppo.
  • migliore definizione normativa del contenuto del MOG;
  • presunzione d’innocenza dell’ente. Dovrebbe essere onere della pubblica accusa l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell’ente, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
  • superare alcuni limiti al diritto alla difesa dell’ente e rivedere il sistema sanzionatorio.

***

14 luglio 2025. Per approfondimento ed aggiornamento si raccomanda Dogane e Accise la “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale