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La legge n.15 del 21 febbraio 2025: novità sui criteri di sostenibilità per produttori di energia elettrica, calore da combustibili da biomassa

La legge n.15 del 21 febbraio 2025 convertendo il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, “recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” ha aggiunto il comma 2 sexies all’articolo 11. La nuova norma così recita: “ 2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell’Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l’iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute”.

Secondo l’articolo 42 del decreto legislativo del 8 novembre 2021 n.199 i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, indipendentemente dall’origine geografica della biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano:

  1. a) i criteri di sostenibilità: 1) Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 2) I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall’agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente, si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato dette situazioni: 2a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e nei quali i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo; 2b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall’autorità competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura; 2c) aree designate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con la finalità di protezione della natura; 3) I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall’agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio; 4) salvo eccezioni, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall’agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008; 5) minimizzare l’impiego di biomassa non sostenibile.
  2. b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto dei criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura land-use, land-use change and forestry – LULUCF) non si applicano ai all’energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani;
  3. c) i criteri di efficienza energetica: 1) un impianto è considerato in esercizio quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e dell’energia elettrica da combustibili da biomassa; 2) Gli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l’utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 vengono valutati ai fini della sostenibilità se “a) l’energia elettrica è prodotta in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; b) l’energia elettrica è prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento, oppure è prodotta da impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai livelli netti di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) così come definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione; c) l’energia elettrica è prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento o da impianti che producono solo energia elettrica e che raggiungono un’efficienza energetica netta almeno pari al 36%; d) l’energia elettrica è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa”.