Accise: il depositario è responsabile se non dimostra perdita irrimediabile o distruzione
Il fatto illecito del terzo ( ad esempio: la condotta del funzionario infedele dell’amministrazione dognaale), non esonera il depositario fiscale dal pagamento dei diritti di accisa, qualora non vi siano state la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti.
Questa responsabilità permane anche qualora il depositario risulti del tutto estraneo alla condotta dei terzi stessi abbia dimostrato la propria buona fede ed abbia potuto riscontrare il buon esito delle spedizioni.
E’ questo l’assunto della Corte di Cassazione Sez.V sentenza del 2 febbraio 2025 n. 2482. In particolare, gli Ermellini si sono richiamati alla Corte di Giustizia UE per cui “La Corte di Giustizia UE ha quindi esplicitamente affermato che un’interpretazione della “nozione di “perdita”, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, di tale direttiva[92/12/CEE], come includente lo svincolo irregolare dal regime sospensivo di un prodotto soggetto ad accisa, non sarebbe conforme agli obiettivi ricordati al punto precedente della presente sentenza. Infatti, da un lato, una simile interpretazione indebolirebbe il carattere oggettivo della responsabilità conferita al depositario da detta direttiva nell’ambito del regime sospensivo e, pertanto, il ruolo centrale di quest’ultimo al fine di garantire l’esigibilità delle accise e, indefinitiva, la libera circolazione delle merci soggette ad accisa. D’altro lato, un tale indebolimento comprometterebbe anche l’obiettivo di lotta contro la frode, l’evasione fiscale e gli abusi rendendo più difficile in pratica la riscossione delle accise presso tale depositario in caso di irregolarità o di infrazione”. Cristallina dunque l’affermazione che in casi, quali quello di specie, la responsabilità fiscale del depositario di prodotti in regime di sospensione di accisa ha natura “oggettiva” e non derogabile, se non appunto nel caso di “perdita” fisica del prodotto stesso e quindi di materiale impossibilità che lo stesso venga immesso nel consumo unionale. 9. In conclusione alla luce del principio espresso la Corte di Giustizia, applicabile anche alla fattispecie in esame, deve escludersi che il fatto illecito del terzo, ivi inclusa, come nella specie, la condotta del funzionario infedele dell’Agenzia delle dogane, esoneri il depositario fiscale, soggetto passivo, dal pagamento dei diritti di accisa, anche se questi risulti del tutto estraneo alla condotta dei terzi stessi, anche se sia in buona fede ed abbia potuto riscontrare il buon esito delle spedizioni, qualora essa non abbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti”.