Circolare 26/2024: AEO, zona franca doganale, zona economica speciale e zona logistica semplificata
La circolare 26/2024 pubblicata il 10 dicembre 2024 dall’Agenzia delle dogane e monopoli analizza il regime speciale della zona franca doganale (ZFD) che consente lo stoccaggio di merci non unionali in sospensione dei diritti gravanti sulle stesse e senza l’applicazione di altri oneri e misure di politica commerciale e, pertanto, consente il rinvio della loro applicazione al momento dell’immissione in libera pratica.
Pur essendo annoverata tra i regimi speciali, la zona franca doganale possiede delle peculiarità che la caratterizzano fortemente: si applica in un’area individuata dallo Stato membro con delle regole operative specifiche. Infatti, da un lato l’articolo 243 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) prevede che gli Stati membri possano destinare talune parti del proprio territorio doganale a zona franca, delimitando l’area interessata, nonché i punti di entrata e uscita dalla stessa dall’altro l’articolo 70 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (riforma doganale 2024) , indica che le ZFD vengano istituite a seguito di perimetrazione approvata con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) entro 60 giorni dalla presentazione della relativa proposta. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite le condizioni operative della zona franca e viene individuato l’Ufficio dell’Agenzia competente per la vigilanza e per la gestione dei procedimenti previsti dalla normativa doganale unionale.
La Circolare 26/2024 specifica inoltre che la zona franca doganale può essere istituita all’interno della zona logistica semplificata “[come] prevista, da ultimo, all’art. 13 bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n.60 convertito con modificazioni dalla legge, 4 luglio 2024, n.95”.
La zona franca doganale prevede, per la sua realizzazione, due fasi:
- L’individuazione e la conseguente perimetrazione delle Zone franche, sulla base di quanto disposto dall’articolo 243 CDU e dall’art. 70 del D.lgs 141/2024.
- L’attivazione del regime doganale sotto il profilo operativo, da effettuarsi previa realizzazione delle opere infrastrutturali ed alla verifica di tutti i presupposti di operatività connessi al regime speciale in questione (Art.244 e ss. CDU).
Il coinvolgimento di operatori economici privati presuppone che quest’ultimi posseggano la qualifica di AEO o siano nelle condizioni di dimostrarne il possesso dei requisiti ex articolo 39 CDU: “il possesso dell’autorizzazione AEO o, in alternativa, dei criteri corrispondenti dettati dall’art. 39, par.1 lettere a), b) e d) CDU, che garantiscano la condizione di “ordinato svolgimento delle operazioni” anche nell’ambito di tale regime”.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti infrastrutturali e di sicurezza si osserva, sulla scorta di quanto riportato dalla circolare 26/2024, che la Direzione territoriale delle dogane deve verificare:
“a) che la zona franca sia interclusa ed isolata dalle aree circostanti mediante adeguata recinzione perimetrale. La recinzione dovrà essere in rete metallica o elettrosaldata, a pannelli metallici o in cemento armato e di altezza minima non inferiore a 2,5 metri. La stessa dovrà essere realizzata in modo tale da impedire, al di fuori dei varchi di accesso, il passaggio di persone o cose;
- b) qualora la zona franca sia istituita in zona prospiciente il mare (ZFD istituita all’interno delle aree portuali), che la recinzione perimetrale sia idonea ad isolare l’area dalle altre zone portuali (carrabili o pedonali) non facenti parte della ZFD;
- c) che la recinzione perimetrale consenta la vigilanza. A tal fine è necessario che sia garantita la carrabilità del perimetro, all’interno o all’esterno della ZFD;
- d) qualora all’interno della zona franca la recinzione perimetrale coincida con fabbricati o altre strutture fisse, che nel relativo tratto sussista uno spazio esterno alla ZFD carrabile a ridosso del perimetro stesso, in modo da consentire la vigilanza doganale. Nel caso di due fabbricati adiacenti – uno esterno e l’altro interno alla zona franca –dovrà essere verificato che gli stessi siano isolati, in modo da impedire il passaggio di mezzi, persone o cose tra i due fabbricati;
- e) che i punti di entrata ed uscita dalla zona franca coincidano con quanto indicato nel provvedimento di istituzione della ZFD. Non è ammessa l’esistenza di ulteriori passaggi pedonali o di altro tipo, se non quelli indicati nel provvedimento di perimetrazione”.
Il gestore della zona franca doganale deve inoltre garantire il rispetto della tenuta di un’adeguata contabilità e deve informare il prima possibile l’Autorità doganale in caso di realizzazione di opere e infrastrutture che poi devono essere oggetto di sopralluogo.
Nel caso in cui vengano utilizzati all’interno della zona franca altri regimi doganali le merci saranno vincolate a questi e non più alla zona franca; in generale, vale il principio per cui: “La merce comunque introdotta nella ZFD sarà immediatamente presa in carico nella contabilità istituita dal Gestore della ZFD e dai singoli titolari di regimi speciali autorizzati all’interno della ZFD. Resta inteso che la responsabilità per tali merci sarà in capo all’operatore economico titolare dell’autorizzazione al regime”.
Inoltre, nella ZFD è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi, si sottolinea che l’esercizio di tali attività deve essere preventivamente notificato all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, che potrà vietarle nel caso in cui ne ravvisi l’esigenza. Al fine di consentire tale valutazione, il gestore della Zona Franca dovrà notificare senza ritardo eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato in fase di attivazione della ZFD.
Infine, la circolare 26/2024 indica che con la legge sulle Zone Economiche Speciali (ZES), è stata introdotta la possibilità di istituire delle zone franche doganali all’interno di queste ultime (art. 5, comma 1, lettera a-sexies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e successive modifiche). Tale norma ha confermato la possibilità di istituire le zone franche all’interno della ZES come indicato all’articolo 11, comma 3 bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n.162 secondo cui “nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all’articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.”.