Zone logistiche semplificate: entrano in vigore. Alcune considerazioni operative
Il 17 aprile è entrato in vigore il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40 che fornisce un “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Il suddetto decreto ha come obiettivo principale quello di creare e promuovere le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi allo scopo di consentire, nelle aree interessate (regioni più sviluppate), lo sviluppo delle imprese gia’ operanti, nonche’ l’insediamento di nuove imprese. In questa prospettiva, definisce: a) le modalita’ per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali; b) la loro durata; c) i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS; d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS; e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
I vantaggi principali della zona logistica semplificata sono:
- riduzione di un terzo dei termini dei procedimenti amministrativi per ottenere titoli, autorizzazioni nell’ambito dell’edilizia e della disciplina ambientale;
- riduzione della metà dei termini per ottenere autorizzazioni relative all’attività economica da svolgere all’interno della ZLS;
- 90 giorni per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
L’autorizzazione unica rappresenta lo strumento principale per la richiesta di autorizzazione, licenze e altri atti amministrativi. Lo sportello unico rappresenta il ricevitore della domanda.
La ZLS inoltre può ospitare zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
In particolare, la perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.
Come si legge nel sito del MIMIT: “…La ZLS deve includere almeno un’area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate…”.
Come si instituisce una ZLS? In primo luogo, secondo l’articolo 5 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40, il Presidente della Regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, deve inviare la proposta di istituzione della ZLS al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.Al termine dell’istruttoria, la ZLS viene istituita (per non meno di 7 anni rinnovabili per altri sette) con con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.