circular economy,  compliance e AEO,  free trade agreement

AEO, origine, termini ridotti per AEO: premiata l’affidabilità dell’operatore economico

L’Agenzia delle dogane con la circolare 18/2024 dell’8 luglio 2024 ha previsto, per i soggetti AEO, un termine di 60 giorni a cui può aggiungersi una proroga di altri 30 per il rilascio dell’IVO (informazione vincolante in materia di origine).

E’ interessante un passaggio di tale atto di prassi dove si segnala che: “…La decisione, secondo quanto disposto dal CDU, deve essere adottata e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta. Con riferimento ai soli soggetti AEO, in ragione delle specifiche caratteristiche che disciplinano il rilascio dello status, nonché dell’esigenza di ampliare i benefici derivanti dalla verificata compliance doganale e fiscale di tali operatori, l’Agenzia si impegna a definire l’esito dell’istruttoria e la relativa IVO entro e non oltre 60 giorni dall’accettazione dell’istanza. Qualora l’Ufficio si trovi nell’impossibilità di rispettare il termine per la conclusione del procedimento ne informa il richiedente prima della scadenza, adducendo le motivazioni del mancato rispetto dei termini e indicando l’ulteriore periodo necessario che, in ogni caso, non può superare i 30 giorni (articolo 13, paragrafo 1, del CDU-RD)…”.

Quindi le ragioni che sono alla base di tale agevolazione sono:

  1. Affidabilità dell’operatore economico;
  2. Necessità di aumentare i benefici dello status AEO.

In merito al primo aspetto sopra sottolineato, vale la pena ribadire che l’ “affidabilità” dell’AEO è uno status che richiede la creazione di processi interni di monitoraggio e reazione agli eventi che possono incrinare la compliance. Infatti, l’AEO, vale la pena ripetere è una decisione doganale, di natura esclusivamente unionale, che modifica l’elemento soggettivo passivo dell’obbligazione doganale (operatore economico). Si tratta di un’affidabilità basata sulla diligenza qualificata che si sostanzia:

  • In processi di monitoraggio interno, costante e tracciato delle funzioni aziendali che afferiscono direttamente o indirettamente alle attività doganali dell’operatore economico;
  • In una serie di audit di natura complessiva e sviluppato rispetto alle peculiarità dimensionali del soggetto istante e del suo business aziendale che impatta sulla normativa doganale.

Per completezza, l’IVO è una decisione doganale e cioè “qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare o che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate” laddove per persona si intende “una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire”.

L’IVO può essere richiesta da soggetti stabiliti nel territorio doganale della UE o al di fuori di esso. Con riferimento a quest’ultima fattispecie, l’art. 9, par. 2 e par. 3 lett. b) del CDU così come l’art. 5 del Reg. Delegato 2015/2446, disciplinano l’obbligo di registrazione (ai fini dell’attribuzione del codice EORI) quale presupposto necessario alla presentazione di una richiesta di decisioni, anche da parte di soggetti non stabiliti nel territorio unionale.

Infine, è interessante rilevare che questa previsione normativa segue quella della dogana francese già il 4 febbraio 2022 con la nota n.22000002 (…Objet Plan d’action RTC 2022 – réduction du délai de délivrance des RTC pour les OEA) abbia previsto una riduzione del termine per il rilascio di informazioni tariffarie vincolanti a favore di soggetti AEO.

D’altronde, sia l’origine sia la classificazioni sono ambiti dell’operatività doganale fortemente coinvolti dall’audit comprensivo che segue il processo amministrativo di rilascio dell’autorizzazione AEO. Si legge infatti nel questionario di autovalutazione:

  1. ORIGINE: quesito 1.3.4: “…a) Fornire una panoramica sull’origine preferenziale o non preferenziale delle merci importate. b) Quali misure interne sono state attuate per verificare che il paese d’origine delle merci importate sia stato dichiarato correttamente? c) Descrivere il metodo utilizzato per il rilascio della prova delle preferenze e dei certificati d’origine per l’esportazione…”;
  2. CLASSIFICAZIONE: quesito 1.3.2: “…a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci? b) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es.controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? e) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?…”