Sostenibilità, alcole etilico, bioetanolo e gestione denaturazione, circolazione e deposito
L’agenzia delle dogane e monopoli con la circolare n.3/2024 protocollo 31338/RU del 18 gennaio 2024 ha fornito dei chiarimenti in merito all’ “alcole etilico destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione (NC 271012), formula di denaturazione speciale- vincoli di circolazione e deposito”.
In primo luogo, l’art.2-quater del D.L.10 gennaio 2006, n.2 disponeva, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’obbligo per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati in autotrazione, di immettere in consumo, in ciascun anno, una quota minima di carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa, in quantità proporzionale a quella dei carburanti di origine fossile da ciascuno di essi effettivamente immessa in consumo nell’anno precedente. Tale norma così recitava: “…1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4 , nonché di combustibili sintetici purché siano esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti…”.
In particolare, per il 2024 la quota minima di biocarburanti è l’1% mentre per il 2025 è il 3%.
L’obiettivo di questa norma è garantire l’adempimento degli obblighi internazionali assunti per la riduzione dei gas serra, climalteranti.
La circolare in esame, in materia di “..operazioni di denaturazione dell’alcol etilico per uso autotrazione…” dispone quanto segue.
In primo luogo, le operazioni di denaturazione dell’alcol etilico si possono svolgere presso:
- depositi fiscali di produzione;
- deposito fiscali di importazione;
- depositi doganali autorizzati alla custodia dei prodotti in esame.
Tale operazione deve essere realizzata nell’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.6 del D.M.153/2001.
Parimenti, i quantitativi di benzina utilizzati per la denaturazione vengono accertati tramite un apposito strumento di misura, preventivamente verificato dall’ufficio delle dogane nella verifica tecnica dell’impianto di denaturazione. I quantitativi di benzina utilizzata come denaturante sono, pertanto, accertati con una tolleranza pari alla classe di accuratezza di tale strumento.
Parimenti, i dati di contabilità relativi alla benzina utilizzata nella denaturazione dovranno essere presentati in forma telematica, attivando un apposito registro.
Per quanto riguarda, la “…Circolazione dell’alcole DS per uso autotrazione…” rileva che a circolazione dell’alcole per uso autotrazione, dai depositi fiscali di denaturazione a quelli di utilizzazione richiede la piena osservanza delle disposizioni contenute nell’art.2, comma 7, del predetto D.M.524/96 e la formalità documentale dell’e-AD.
E’ richiesta anche una cauzione pari al 10% dell’accisa gravante, calcolata sulla base dell’aliquota vigente per la benzina.
Inoltre, per ciò che concerne “….Assetto del deposito fiscale di utilizzazione dell’alcol DS…” si ricorda che è l’operatore economico deve effettuare un’apposita denuncia integrativa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, indicando i serbatoi destinati allo stoccaggio dell’alcol nonché tutte le linee di trasferimento che saranno utilizzate per effettuarne il blending per la produzione di benzina.
Inoltre, in merito a questo punto, la circolare elenca i seguenti adempimenti: “…l’UD [ufficio dogane ] competente curerà la necessaria attività istruttoria, acquisendo, qualora non già disponibile agli atti dell’Ufficio, l’eventuale documentazione tecnica necessaria per la compiuta descrizione dell’assetto della predetta porzione dell’impianto. L’alcole DS in argomento sarà trattato come un semilavorato, stoccato nel deposito fiscale unicamente per la successiva preparazione della benzina, in qualità di componente. Gli stoccaggi di alcol DS concorrono al calcolo della cauzione di deposito nella misura del 10% dell’accisa gravante, calcolata sulla base dell’aliquota vigente per la benzina. Gli scarichi del prodotto dovranno essere debitamente quantificati o tramite misuratori ovvero tramite serbatoio tarato. Per le necessarie correzioni di volume e per il calcolo della densità a 15°C trovano applicazione le tavole alcolometriche internazionali valide per le miscele idroalcoliche di cui alla raccomandazione OIML R22. La contabilità dell’alcole DS dovrà essere tenuta in unità di volume a 15°C ed i documenti giustificativi del carico e dello scarico dovranno essere debitamente conservati dal depositario, anche in formato elettronico, ai sensi del citato art.2, comma 7, del D.M.524/96, secondo le prescrizioni che l’UD avrà cura di definire per la vigilanza finanziaria, tenendo conto dell’operatività del deposito…”.
Il principio della denuncia e dell’ottenimento della licenza d’esercizio si applica anche al caso del deposito autorizzato per altri prodotti energetici ma non per gli additivi. In questo caso la denuncia deve essere inviata solo relativamente a quest’ultime sostanze. Al riguardo, la circolare in parola indica quanto segue: “…Il depositario autorizzato di prodotti energetici che intenda ricevere da depositi fiscali di produzione di cui all’art.28, comma 1, lettera a), punto 1, del TUA o importare presso il proprio impianto alcol etilico non denaturato per, poi, ivi denaturarlo per uso autotrazione, è tenuto a richiedere, relativamente all’impianto che esercisce, anche l’autorizzazione a depositario autorizzato nel settore dell’alcole. A tal fine è tenuto a presentare apposita denuncia integrativa all’UD competente secondo le prescrizioni di cui all’art.1 del D.M.153/2001, limitatamente alla sola porzione di impianto nella quale sarà ricevuto, detenuto e movimentato l’alcole assoluto per la sua successiva denaturazione….”.
Sotto autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sotto responsabilità del depositario, l’additivazione della benzina può avvenire anche direttamente in baia di carico delle autobotti. Questa semplificazione richiede un preventivo periodo di marcia sperimentale.