accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

Carburanti, rifiuti plastici e accise:una sfida per l’ambiente

La produzione di carburanti sintetici da rifiuti plastici marini e non, rappresenta un interessante ambito da esplorare sia dal punto di vista tecnico-scientifico sia da quello fiscale.

In primo luogo, la promozione di tale attività deve essere letta alla luce dei seguenti fenomeni: inquinamento da microplastiche e rifiuti plastici, transizione energetica, dipendenza energetica da fonti non allocate nel territorio dell’Unione europea.

Deve essere inserito all’interno di uno specifico quadro normativo caratterizzato:

  • dalle seguenti norme di indirizzo giuridico:
  1. a) l’Accordo di Parigi, che costituisce il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima nel dicembre 2015;
  2. b) l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata dai Capi di Stato in occasione del Summit sullo sviluppo sostenibile presso le Nazioni Unite, che si e` svolto il 25-27 settembre 2015;
  3. c) la comunicazione 11 dicembre 2019 COM (2019) 640 final, denominata Green Deal europeo;
  4. d) OCSE il report pubblicato il 25 gennaio 2021, col titolo: “Taxing Energy Use for Sustainable Development”;
  5. e) direttiva 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
  • sull’indirizzo di politica legislativa europea ben riassunto da quanto di seguito riportato : “…The plastics strategy aims to protect our environment and reduce marine litter, greenhouse gas emissions and our dependence on imported fossil fuels. It will support more sustainable and safer consumption and production patterns for plastics. The plastics strategy also aims to transform the way plastic products are designed, produced, used and recycled in the EU…”
  • dalla regolamentazione unionale delle accise:

A ciò si deve aggiungere la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità la quale prevede nel proprio articolo 15 comma 1 lettera a) che: “… Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione: a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell’ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;…” e nell’articolo 6 che: “…Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva: a) direttamente, o b) attraverso un’aliquota d’imposta differenziata, o c) rimborsando totalmente o in parte l’imposta versata…”;

  • la riforma Leo in materia di accise mira a rafforzare la funzione ambientale di tale imposta attraverso l’implementazione delle seguenti linee guida:

“…in materia di accise, la legge di delega fiscale impone al governo di varare delle riforme sulla base delle seguenti linee guida:

“…a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili…”. Ciò dimostra in modo diretto come l’accisa/imposta di consumo costituisca un’imposta indiretta, a formazione progressiva, monofase, parzialmente armonizzata e basata sul ciclo produttivo con cui avviene la fabbricazione del prodotto energetico sottoposto a tassazione e sulla capacità di produrre inquinamento sia nella fase di produzione sia in quella di consumo (combustione o carburazione);

“…promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata o dell’esenzione dall’accisa…”;

“…c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli più compatibili con l’ambiente…”;

“…rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli più compatibili con l’ambiente; d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente…”.

  • La legge 17 maggio 2022, n. 60 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge «SalvaMare»)” all’articolo 1 indica che nasce con “…l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi…”mentre il secondo comma dell’articolo 2 dispone che per la raccolta di rifiuti plastici “… non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152…”.Tale legge necessita di decreti attuativi i quali potranno consentire ai pescatori di recuperare i rifiuti plastici raccolti dalle reti per conferirli a dei centri specializzati.

In tale contesto normativo, il Legislatore potrebbe promuovere la produzione di prodotti energetici a partire da rifiuti plastici rispettando il principio di equivalenza per cui secondo l’ articolo 21 del D.lgs 504/1995 (Testo Unico Accise) “…E’  sottoposto  ad  accisa,  con  l’aliquota  prevista  per  il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati  al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero  messo  in vendita, come carburante  per  motori  o  come  additivo  ovvero  per accrescere il volume finale dei carburanti.  I  prodotti  di  cui  al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche  quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa…” ed ancora dall’alinea successivo il quale riporta che “… E’ sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la  torba,  diverso da quelli indicati nel comma 1,  da  solo  o  in  miscela  con  altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo  in vendita, come combustibile per  riscaldamento.  Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal  trattamento  delle  miscele  e  dei residui oleosi di  recupero,  destinati  ad  essere  utilizzati  come combustibili si applica l’aliquota prevista per gli oli combustibili densi…” e applicando un’esenzione, riduzione o rimborso d’accisa come previso dalla normativa unionale e dall’allegato “A” sugli “impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di una aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte”.

L’accisa, infatti, rappresenta un’imposta amministrativa fortemente influenzata dal ciclo produttivo il quale potrebbe essere, a sua volta, alimentato da energia da fonti rinnovabili che potrebbero essere considerare dal Legislatore come un’ulteriore premialità di natura fiscale.

Ma proprio sul Legislatore incombe l’onere di vigilare sulla violazione della normativa sugli aiuti di Stato poiché come evidenziato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sezione V con sentenza del 28 ottobre 2021 nelle C-915/19 a C-917/19 ha dichiarato che : “…la Corte ha già avuto modo di precisare che devono essere considerati quali nuovi aiuti, soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le misure adottate successivamente all’entrata in vigore del Trattato FUE volte ad istituire o a modificare aiuti, fermo restando che tali modifiche possono riguardare tanto aiuti esistenti, tanto progetti iniziali notificati alla Commissione (sentenza del 14 novembre 2019, Dilly’s Wellnesshotel, C-585/17, EU:C:2019:969, punto 56 e giurispruden ivi citata)…” E ancora “…39. Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 659/1999, per «aiuti esistenti» si intendono segnatamente «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio». Ne consegue che il regime di aiuti di cui trattasi, sia nella sua versione iniziale approvata con la decisione di autorizzazione del 2002, sia nelle versioni modificate approvate con le decisioni di autorizzazione del 2005 e del 2008, rientra nella nozione di «aiuti esistenti», ai sensi di tale disposizione.  40. Quanto alla nozione di «nuovi aiuti», essa è definita all’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 come «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». L’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004 stabilisce, al riguardo, che «[a]i fini dell’articolo 1, lettera c)[,] del regolamento [n. 659/1999,] si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]». Però, partendo da questa distinzione e da altre considerazioni la Corte ha concluso che: “…una modifica di un regime fiscale agevolato per il biodiesel, autorizzato dalla Commissione europea, non deve essere considerata come un nuovo aiuto soggetto all’obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, qualora tale modifica consista nel cambiare, con effetto retroattivo, i criteri di assegnazione delle quote di biodiesel che beneficiano di un’aliquota di accisa agevolata in base a tale regime, in quanto la suddetta modifica non incide sugli elementi costitutivi del regime di aiuti interessato, quali esaminati dalla Commissione ai fini della sua valutazione sulla compatibilità delle versioni precedenti di detto regime con il mercato interno…”.

E’ auspicabile, pertanto, che la produzione di carburanti da rifiuti plastici sia incentivata attraverso una loro tassazione (accise) caratterizzata da esenzioni, agevolazioni o rimborso, un sistema di premialità che promuova cicli produttivi alimentati da fonti rinnovabili. E’ necessario che le norme agevolative siano capaci di garantire un controllo su eventuali fenomeni di sovracompensazione e di violazioni della disciplina sugli aiuti di Stato. D’altronde, l’impiego dei rifiuti plastici per la produzione di carburanti potrebbe rappresentare una rapida risposta al degrado di ecosistemi marini, forestali e agrari.