Speditore certificato, destinatario certificato e accise tra circular economy e energie rinnovabili
L’Agenzia delle accise dogane e monopoli con la circolare 3/2023 de 3 febbraio 2023 fornisce chiarimenti operativi in merito al destinatario certificato e allo speditore certificato. Si tratta di alcune delle principali novità della direttiva 2020/262 del 19 dicembre 2019 che:
- È stata recepita in Italia decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180;
- aggiorna il TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative [accise], approvato con il Lgs. n. 504 del 1995)
L’Agenzia delle dogane e monopoli indica che: “…esclusivamente tra tali soggetti [destinatario certificato e speditore certificato]possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali…”. Il documento è l’e-das unionale.
Il destinatario certificato è “…il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato…”.
Il destinatario certificato deve:
- Essere depositario autorizzato o destinatario registrato;
- Adoperare un regime di specifica contabilità dei prodotti che riceve;
- Presentare un’istanza con i seguenti elementi: “…a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC; b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti; c) piantina che riporti l’area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento; d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b); e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che l’esercente è abilitato a ricevere in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato; f) le modalità di contabilizzazione nei registri….”;
- Presentare entro 24 ore la nota di ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa;
- Pagare entro il giorno successivo;
Il destinatario certificato può fare istanza anche solo per consegne occasionali.
Lo spedizioniere certificato è il soggetto “…abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività
economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente
trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro….” E “…Per poter effettuare
tale tipologia di operazioni l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli…”.
L’istanza deve avere i seguenti elementi: “…a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;
b) il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e, ove in possesso, il codice di accisa; c) indirizzo del deposito/locale da cui partono le spedizioni; d) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti da trasferire…”
Si tratta di validi strumenti per gestire i propri business nei settori degli e-fuels, idrogeno, biocarburanti e prodotti energetici realizzati anche da fonti rinnovabili o nel contesto della circular economy