RAEE: breve analisi del quaderno di Economia Circolare. Compliance doganale, ERP, ESG e 231

Il quaderno “RAEE in azienda: il rifiuto che diventa valore La gestione sostenibile del fine vita delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Professionali” di Economiacircolare.com propone un interessante analisi sui i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche gene rati da attività commerciali, industriali e istituzionali. Si tratta di un’analisi ricca di spunti di riflessione sulle conseguenze normative e di compliance.
Richiama inoltre alle discipline della Responsabilità Estesa del Produttore e dei critical raw material.
In primo luogo, il report indica che i RAEE sono definiti in modo preciso dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (che recepisce la direttiva europea 2012/19/UE), in particolare dall’articolo 4 che chiarisce prima di tutto cosa sono i beni (le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – AEE) che, una volta divenuti rifiuti, rientra no nella categoria RAEE.
Invece le AEE possono essere definite come le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da corrente elettrica o da campi elettromagnetici; le apparecchiature di generazione, di tra sferimento e di misura di questi campi e correnti progettate per l’uso con tensione non superiore a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua. Semplificando, possiamo dire che sono AEE tutti quei beni, componenti o materiali che per funzionare hanno bisogno della corrente elettrica generata dalla rete domestica o da batterie.
Con riferimento alla loro origine, i RAEE si dividono in “domestici” e “professionali”.
Quest’ultimi, a loro volta, si dividono in
- Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
- Schermi e monitor;
- Apparecchiature di grandi dimensioni;
- Apparecchiature di piccole dimensioni;
- piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
Invece, i RAEE domestici possono dividersi in
R1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi: ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori, asciugatrici, ecc.;
R2. Altri grandi bianchi (comunemente “Grandi bianchi”): lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, cappe, ecc.;
R3. TV e monitor: televisori e schermi (piatti o CRT), tablet, cornici digitali, ecc.;
R4. IT & consumer electronics, apparecchi di illuminazione, piccoli elettrodomestici e altro (comunemente “Elettronica varia”): piccoli elettrodomestici come frullatori, tosta pane, bollitori rasoi elettrici, pannelli fotovoltaici, ecc.;
R5. Sorgenti luminose: lampade a scarica, lampade fluorescenti, tubi al neon, lampadine a LED, ecc.
La gestione circolare e non più lineare dei RAEE consente:
- il recupero di una serie importanti di materiali che rientrano nella categoria dei critical raw material. Si ricordi al riguardo il rapporto “Critical Raw Materials Outlook for Waste Electrical and Electronic Equipment”.
- significativa riduzione delle emissioni – sia di gas serra sia di inquinanti – e in una minore pressione sull’ambiente;
- Responsabilità Estesa del Produttore (EPR – Extended Producer Responsibility) basato sul principio “chi inquina paga”.
- L’adempimento delle seguenti obbligazioni in capo al produttore/importatore i quali devono
- iscriversi al Registro nazionale dei Produttori di AEE;
- finanziare e organizzare il ritiro, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE attraverso un “eco-contributo” che viene applicato in fattura alla vendita del nuovo apparecchio;
- aderire a un sistema collettivo di gestione dei RAEE o istituire un sistema individuale. Entrambe le soluzioni devono garantire il ritiro dei RAEE in modo uniforme sull’inte ro territorio nazionale;
- apporre sulle AEE sia il simbolo “cassonetto barrato” (riportato all’Allegato IX del decreto 49/2014) sia il proprio marchio, nome o numero di iscrizione al Registro AEE;
- garantire copertura finanziaria individuale (ciascun produttore che decide di gestire gli obblighi in modo individuale, anziché aderire a un sistema collettivo, deve provvedere a garantirsi che ci siano i mezzi economici per finanziare tutte le fasi della gestione dei RAEE derivanti dalle apparecchiature da lui immesse sul mercato) e tracciabilità completa;
- per ogni tipo di apparecchiatura immessa sul mercato, devono fornire gratuitamente ai sistemi di trattamento le informazioni relative alla preparazione per il riutilizzo e al trattamento adeguato;
- a trasmettere comunicazioni al registro RAEE e rendicontare le quantità – sia di RAEE Domestici che Professionali – relativamente alla raccolta, al trattamento e al recupero.
Il D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 considera produttore, e quindi soggetto ai relativi obblighi di legge, «la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:
- è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fab brica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercia lizza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro stato membro dell’Unione europea;
- è stabilita in un altro stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza diretta mente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici».
Si devono poi ricordare: l’obbligo di marcatura e informazioni agli utilizzatori; la tracciabilità e dichiarazioni annuali.
Dalla breve analisi del quaderno “RAEE in azienda: il rifiuto che diventa valore La gestione sostenibile del fine vita delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Professionali” si possono trarre le seguenti considerazioni operative in merito alla corretta gestione dei RAEE:
- Il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001, anche in previsione delle sue modifiche, deve essere capace di monitorare i processi aziendali che riguardano i RAEE;
- Nell’ambito del commercio internazionale, la mancata compliance genera debolezza nella gestione dell’AEO poiché le sanzioni mettono in discussione la capacità di compliance;
- L’attenzione a questa tematica rappresenta lo sviluppo della logica ESG.