• compliance e AEO

    Compliance doganale, decreto legislativo 231/2001 e tutela dei segni di indicazione geografica e denominazione protetta dei prodotti agroalimentari.

    Il settore agroalimentare rappresenta un pilastro fondamentale del sistema produttivo italiano che viene tutelato anche rispetto alle operazioni legate al commercio internazionale (import ed export). Richiede, di conseguenza, che gli operatori o i loro rappresentati abbiano un’adeguata conoscenza di: Normativa doganale (classificazione, valore, origine preferenziale e non preferenziale); Pianificazione doganale (regimi speciali); Compliance doganale (AEO e MOG come previsto dal decreto legislativo 231/2001). Analizziamo ora alcuni aspetti della legislazione anche doganale della tutela dei segni di indicazione geografica e denominazione protetta dei prodotti agroalimentari. In primo luogo,  è necessario partire dall’articolo 517 quater del codice penale che norma la “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei…

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    Indicazioni geografiche, EUIPO e tutela in dogana

    Agrifood di qualità, tutela in dogana e AEO hanno qualcosa in comune? Certamente: la tutela delle indicazioni geografiche rappresenta l’elemento in comune tra AEO, agrifood e compliance delle operazioni doganali. La tutela delle indicazioni geografiche è di competenza delle autorità doganali nazionali; mentre il rilascio delle indicazioni geografiche nazionali viene effettuato dalle autorità nazionali dopo il coinvolgimento degli uffici della Commissione europea e dell’EUIPO  ( Agenzia europea per la tutela dei diritti di proprietà intellectual intellectual property rights). Le indicazioni geografiche sono il DOP, DOC, DOCG,IGP (etc) e devono includere  il regime delle specialità tradizionali garantite (STG), le quali mettono in risalto gli aspetti tradizionali dei prodotti senza un legame…

  • circular economy,  compliance e AEO,  free trade agreement

    Accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda: produzione agricola sostenibile

    L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda nel proprio capitolo X prevede interessanti regole per la produzione sostenibile di cibo capaci di impattare direttamente sul nostro agrifood. Infatti, prevede l’adozione di disposizioni e sanzioni dell’accordo di Parigi sul clima. Prevede: una cooperazione tra UE e Nuova Zelanda allo scopo di uno sviluppo sostenibile, inclusivo, resiliente e sano. Le fasi produttive oggetto d’analisi e controllo sono: la produzione, raccolta, la lavorazione, il trasporto, l’immagazzinamento, la  distribuzione, vendita, consumo e smaltimento. Un’armonica applicazione delle norme SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures), TBT (Technical Barriers to Trade)  e del Chapter BB sul commercio e sviluppo sostenibili (TSD); Altri punti programmatici…