Aspettando la nuova direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici: breve analisi e SOAC.

La bozza della prossima direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici presenta interessanti spunti di riflessione che di seguito si sintetizzano:
- Allineamento alle policy di lotta al cambiamento climatico;
- revisione delle aliquote attraverso il criterio del contenuto energetico effettivo;
- Incremento della base imponibile e ridurre le esenzioni.
In primo luogo, si evidenzia che il legislatore unionale ha riconosciuto il disallineamento tra l’attuale disciplina generale delle accise e gli obiettivi legislativi di politiche volte a contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. In quest’ottica, il nuovo testo prevede la necessità di promuovere una differenziazione delle accise tra i carburanti fossili e quelli rinnovabili, sostenibili e anche quelli sintetici. Al riguardo si legge infatti che: “ Firstly, the ETD is not in line with EU climate and energy objectives. The Directive does not adequately promote greenhouse gas emissions reductions, energy efficiency and the take-up of electricity and alternative fuels (renewable hydrogen, synthetic fuels, advanced biofuels, etc.). The reason for this is that new, less carbon-intensive fuels are taxed as their fossil equivalent if the new fuel emerged since the 2003 adoption of the last ETD and therefore there is no explicit rate for it. Biofuels are disadvantaged by the volume-based taxation (rates expressed per litre). The reason for it is that one litre biofuel typically has a lower energy content than one litre of the competing fossil fuel while the same tax rate applies. As an overall result, the ETD does not provide sufficient incentives for investments in clean technologies”. Senza una politica di fiscalità ambientale delle accise che promuova investimenti in settori che ancora non sono maturi non si potrà avere un cambiamento nel panorama dei prodotti energetici. D’altronde la promozione di carburanti e combustibili sostenibili, rinnovabili e sintetici potrebbe trovare un ulteriore incentivo negli accordi di libero scambio di ultima generazione che prevedo un’attenzione specifica; si veda, ad esempio, il nuovo accordo con il Cile.
Di riflesso, sono incompatibili con il nuovo scenario che si intende realizzare misure legislative nazionali che incentivino, agevolino o esonerino dalle accise carburanti e combustibili fossili. Nella bozza si legge quanto segue: “ Secondly, the ETD de facto favours fossil fuel use. Highly divergent national rates are applied in combination with a wide range of tax exemptions and reductions. The wide range of exemptions and reductions are forms of fossil fuel incentives, which are not in line with the objectives of the EGD. The new proposal would help reducing the use of fossil fuels in two ways. Firstly, by setting higher rates for fossil fuels and lower rates for renewables products thereby decreasing the relative price advantage of fossil fuels over less polluting alternatives. This would discourage the use of fossil fuels. Secondly by reviewing the possibility of tax reductions and exemptions, which currently lower the taxation of fossil fuels. Those include gas oil used in agriculture, gas oil and coal used by households to heat (the possibility to exempt vulnerable households would remain) or fossil fuels used by energy intensive industries. Moreover, the proposal would end the current mandatory exemption of the aviation and waterborne navigation and fishing sector”.
I prodotti imponibili, secondo la bozza di direttiva in esame, qualora siano ottenuti o derivati da biomassa[1] devono essere soggetti, sotto controllo fiscale, ai livelli specifici di tassazione stabiliti a condizione che soddisfino uno dei seguenti criteri:
- a) i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, esclusi i prodotti ad alto rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva;
- b) sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.
Per biogas, bioliquidi e prodotti “avanzati” rientranti nei codici NC 4401 e 4402 si intendono i prodotti ottenuti dalle:
- materie prime elencate nell’allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001.
- dalle materie prime elencate nell’allegato IX, parte B, di tale direttiva sono considerati equivalenti ai prodotti avanzati.
I prodotti imponibili rientrano nella definizione di “carburanti rinnovabili di origine non biologica” o “carburanti a basse emissioni di carbonio”, possono essere soggetti, sotto controllo fiscale, ai livelli specifici di tassazione stabiliti per tali prodotti conformemente alla presente direttiva, qualora:
- a) “carburanti rinnovabili di origine non biologica“: i carburanti diversi dai biocarburanti, dai bioliquidi o dal biogas, il cui contenuto energetico deriva da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;
- b) “carburanti a basse emissioni di carbonio“: idrogeno a basse emissioni di carbonio e combustibili sintetici gassosi e liquidi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio, nonché qualsiasi combustibile fossile che soddisfi i criteri tecnici di selezione per determinare le condizioni in base alle quali una specifica attività economica può essere considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 e dell’allegato I del regolamento delegato (UE) […]/[…] 44 .
- c) I “carburanti a base di carbonio riciclato“, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 35, della direttiva (UE) 2018/2001, sono inclusi nella predetta categoria.
Nell’ipotesi in cui una parte di un prodotto imponibile sia costituita da uno o più prodotti sopra indicati, la tassazione di tali parti è determinata di conseguenza in base al futuro quadro generale delle accise a prescindere dal codice di nomenclatura doganale applicata secondo la classificazione doganale. Ciò non toglie che la tariffa doganale europea possa essere adeguata rispetto al futuro impianto normativo.
Infine, si ricorda che il settimo comma dell’articolo 4 della bozza in esame individua una responsabilità in capo al fornitore (verosimilmente coincidente con la figura del depositario autorizzato) di conoscere e impegnarsi diligentemente a conoscere l’uso che il destinatario intende fare dei prodotti energetici ceduti. La norma recita quanto segue: “ 7. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b), d), e), g), h), k), m), n) e o) del presente articolo, e dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), h), i), l), m) e n), i prodotti destinati alla fornitura sono considerati destinati all’uso come combustibile per riscaldamento o carburante per motori quando il fornitore è a conoscenza, o dovrebbe ragionevolmente essere a conoscenza, che il destinatario intende utilizzare i prodotti come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), non sono considerati destinati all’uso come combustibile per riscaldamento o carburante per motori se sono forniti a un produttore di beni di cui al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo e all’articolo 21, paragrafo 1, lettera n)”.
Vale la pena aggiungere che il suddetto obbligo di diligenza potrebbe rappresentare, a parere di chi scrive, un altro elemento che arricchisce i criteri di concessione e monitoraggio del SOAC. Tali criteri sono:
- professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all’attività svolta nel medesimo settore dell’accisa;
- l’organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d’affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all’adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all’analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;
- il monitoraggio e il controllo della filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
- la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.
La professionalità, il controllo della catena di approvvigionamento e di distribuzione, la conformità alle obbligazioni fiscali e doganali potrebbero essere impattate.
[1] Si devono applicare le definizioni di cui all’articolo 2, punti 24 per “biomassa”, 28 per “biogas”, 32 per “bioliquidi”, 33 per “biocarburanti” e 34 per “biocarburanti avanzati”, della direttiva (UE) 2018/2001.