Depositario autorizzato: responsabilità oggettiva in materia di accise

Il depositario autorizzato che è il titolare dell’esercizio di un deposito fiscale ha responsabilità patrimoniale di tipo oggettivo la quale, pertanto, non si basa sulla colpa dimostrata o presunta; è sufficiente la sua partecipazione a un’attività economica relativa ai prodotti assoggettati ad accisa.
Al riguardo la settima sezione della Corte di Giustizia dell’UE con sentenza emessa per la C- C‑570/24 del 20 novembre 2025 segnala che l’esigibilità dell’accisa deriva direttamente dallo svincolo dei prodotti da un siffatto regime di sospensione, cosicché è tenuta al pagamento la persona giuridica che agisce in qualità di depositario autorizzato come anche la persona in una situazione comparabile a quella di un depositario autorizzato; si legge nella suddetta pronuncia: “ [la Società XXX] autorizzata ad esercitare attività connesse alla produzione di alcole etilico nell’ambito di un regime di sperimentazioni tecnologiche sotto il controllo dell’autorità doganale [nazionale], il che implica che i suoi stock contenevano talune quantità di alcole vincolate al regime della sospensione dall’accisa. Una situazione del genere può essere equiparata all’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2008/118, a condizione che la persona giuridica che esercita l’attività di produzione di alcole in un regime particolare sia stata autorizzata a farlo dalle autorità nazionali competenti e che i prodotti interessati siano soggetti a un regime di sospensione dall’accisa”.
Il depositario autorizzato svolge, infatti, un ruolo centrale nella procedura di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e posti in regime di sospensione. Questa figura si inserisce nel modulo tributario dell’accisa per cui con la fabbricazione del prodotto nasce il debito tributario che, però, diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo e cioè lo svincolo del suddetto bene. Durante la fabbricazione e la circolazione il pagamento del debito d’imposta è sospeso.
Si può parlare di responsabilità sine culpa la cui unica eccezione è rappresentata dalla perdita” fisica del prodotto, ossia in caso di impossibilità materiale che lo stesso prodotto possa essere immesso nel consumo unionale[1]. Si ricorda anche F.Benini in “Falsa esportazione: rimane la responsabilità oggettiva per il deposito speditore” (news Euroconference) del 18 febbraio 2025 secondo cui: “ E’ bene evidenziare, in ogni caso, che l’orientamento sopra espresso è stato disatteso da una parte della giurisprudenza di legittimità che ha abbracciato la tesi secondo la quale il deposito fiscale deve essere chiamato al pagamento delle accise esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia in buona fede. Più nello specifico, secondo questa parte della giurisprudenza, il titolare del deposito fiscale non può essere dichiarato solidalmente responsabile per i fatti posti in essere da terzi, laddove egli abbia utilizzato tutta la diligenza di un operatore avveduto, adottando misure ragionevoli per evitare la sua partecipazione alla frode fiscale”.
Vale la pena cogliere l’occasione per rispondere ad alcune domande.
Cos’è l’accisa?
L’articolo 1 del TUA (Testo unico accise) riformato dal decreto legislativo 180 del 2020 e dalla direttiva 2020/262 indica l’ambito applicativo della tassazione delle accise e le definizioni delle figure e degli istituiti coinvolti da tale modulo tributario.
In primo luogo, la norma in esame definisce l’accisa come “…l’imposta indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico…”. Per approfondimenti, si rimanda alla nostra analisi sulle caratteristiche delle accise che è molto utile per: acquisire ampia flessibilità per operare; essere consapevoli nella gestione del:
a) contenzioso (presso le Corti di Giustizia Tributaria);
b) business plan;
c) aggiornare il MOG (modello organizzazione e gestione ai fini del Decreto legislativo 231 dell’ 8 giugno 2001 e delle “ Linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” pubblicate nel 2021.
Specifica poi che:
– il prodotto soggetto od assoggettato ad accisa è “…il prodotto per il quale il debito d’imposta non e’ stato ovvero e’ stato assolto…”;
– il deposito fiscale è “… l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria…”; quindi, è l’impianto dove possono essere prodotti biocarburanti (bioetanolo, biodiesel), e-fuels e idrogeno;
L’articolo 1 indica i soggetti coinvolti dal modulo tributario delle accise e quindi:
– il depositario autorizzato e cioè “…il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale…”;
– il destinatario registrato e cioè “…la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, ((provenienti dal territorio di)) un altro Stato membro o dal territorio dello Stato…”.
– lo speditore registrato: “…la persona fisica o giuridica autorizzata dall’Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell’esercizio della sua attivita’ economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica in conformita’ …”
– lo speditore certificato che è “… la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a spedire, nell’esercizio della sua attivita’ economica, prodotti sottoposti ad accisa gia’ immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro…”
– il destinatario certificato che è “…la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato…”.
L’articolo in commento specifica che
– per “regime sospensivo” bisogna intendere: “…il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa ((…)) fino al momento dell’esigibilita’ dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta…”
– per procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo si intende “…una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n.2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell’entrata nel territorio doganale della Comunita’, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche’ uno dei regimi di cui all’articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento…”;
– l’ importazione di prodotti sottoposti ad accisa costituisce l’immissione di prodotti in libera pratica a norma dell’articolo 201 del CDU (codice doganale dell’Unione europea contenuto nella direttiva 2013/952);
– per ingresso irregolare si intende “…l’ingresso nel territorio dell’Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 201 del CDU e per i quali e’ sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali…”.
[1] Non è il caso del furto o rapina di prodotti sottoposti ad accisa. Al riguardo si ricorda P.Giordano “La responsabilità del depositario autorizzato in caso di svincolo irregolare di prodotti soggetti ad accisa e gli abbuoni d’imposta: nota Cass. ord. 6 maggio 2022 n. 14361” in Tax News – Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto Tributario dell’11 aprile 2023. L’Autore afferma quanto segue: “Il furto e la rapina vengono dunque generalmente esclusi dal perimetro applicativo degli abbuoni d’imposta al fine di evitare eventuali abusi dell’istituto in questione, soprattutto nei casi in cui un soggetto subdolamente inscenasse l’ipotesi delittuosa del furto al fine di beneficiare dell’abbuono da accisa per poi cedere parallelamente i beni senza la relativa corresponsione delle imposte dirette e indirette [nello stesso senso anche F. CIANI & G. DAMASCELLI, La responsabilità oggettiva del depositario doganale per il pagamento delle accise in caso di furto: escluso l’abbuono d’imposta per caso fortuito e forza maggiore, in Bollettino Tributario 9/2022 p. 623 e ss.]”.