accise e imposte di consumo

Nel contratto di servizio di energia elettrica, il soggetto passivo d’accisa è solo quello che ha realizzato il fatto generatore. Non rileva la cessione intermedia.

La quinta sezione della Corte di Cassazione (ordinanza n.18862 del 19 luglio 2024) continua ad occuparsi del contrato di service o servizio di erogazione dell’energia elettrica. Ha affermato che il soggetto passivo del modulo tributario dell’accisa sull’energia elettrica  è tenuto al pagamento di tale tributo all’atto della fatturazione al consumatore finale; ai fini fiscali sono irrilevanti eventuali patti di natura privatistica.

Si ricorda al riguarda i seguenti principi di diritto: “ “in tema di accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all’atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, o comunque all’atto dell’immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell’ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l’amministrazione finanziaria. Più ampio del novero dei soggetti passivi dell’imposta è quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d’imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità”(Cass. Civile Sent. Sez. 5 n. 10684 del 5 giugno 2020)” (Cass. n. 1572/2020 e n. 15714/2020, richiamate nella sentenza impugnata, rese tra le stesse parti in relazione a precedenti periodi d’imposta, alle quali vanno aggiunte nello stesso senso, Cass. n. 15715/2020 e Cass. 15716/2020)”.

Per completezza di ricorda che i soggetti passivi del modulo tributario dell’accisa sono, secondo il primo e il secondo comma dell’articolo 53 del testo unico delle accise (decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995): “ i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l’energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività di fornitura.

  1. Sono altresì obbligati al pagamento dell’accisa: a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW; c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia”. Mentre, il terzo comma della medesima norma prevede i seguenti soggetti passivi : “ Previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica: a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh”.

Infine, vale la pena ricordare il medesimo articolo 53 il quale, occupandosi delle “colonnine” per la ricarica di veicoli elettrici al quarto comma segnala che: “ Sono considerati consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico”.