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Nel contratto di servizio di energia elettrica, il soggetto passivo d’accisa è solo quello che ha realizzato il fatto generatore. Non rileva la cessione intermedia.
La quinta sezione della Corte di Cassazione (ordinanza n.18862 del 19 luglio 2024) continua ad occuparsi del contrato di service o servizio di erogazione dell’energia elettrica. Ha affermato che il soggetto passivo del modulo tributario dell’accisa sull’energia elettrica è tenuto al pagamento di tale tributo all’atto della fatturazione al consumatore finale; ai fini fiscali sono irrilevanti eventuali patti di natura privatistica. Si ricorda al riguarda i seguenti principi di diritto: “ “in tema di accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all’atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non…