Credito d’accise per energia elettrica: credito revolving e trasferibile

Il credito d’imposta in materia di accise che nasce dalla dichiarazione di consumo e produzione per l’energia elettrica e gas ha natura di credito revolving e nasce dalla struttura stessa del modulo tributario così come previsto dal legislatore. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia Sezione III con sentenza n.290 del 5 settembre 2024 si è rifatta all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione. Quindi, tale credito può essere trasferito nella contabilità di una società incorporata senza l’applicazione del termine di decadenza biennale previsto dall’articolo 14 del testo unico delle accise (TUA o d.lgs 504/1995).
In particolare, i giudici friulani hanno ribadito che tale il credito d’imposta in parola deve essere considerato di tipo revolving giacchè emerge dalla dichiarazione di consumo annuale e costituisce, nelle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, la componente di un nuovo saldo creditorio. Per tale ragione non si deve applicare l’articolo 14 TUA; si ricordino, al riguardo, la Corte di cassazione Sezione V Corte di Cassazione con le sentenze nn. 16261,16262,16263 e 16264 del 18 giugno 2019.
Questa conclusione, si basa sulla considerazione il sistema applicativo dell’accisa sull’energia elettrica e il gas, disciplinato dall’art. 56 del TUA, prevede che il pagamento di tale imposta avvenga in rate d’acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi indicati nella dichiarazione precedente, oltre che la liquidazione provvisoria delle accise dovute per l’anno oggetto di dichiarazione, con successivo conguaglio annuale, a credito o debito, e compensazione dell’eventuale credito maturato.
Un altro aspetto affrontato dalla sentenza in commento è la considerazione effettuata dalla Corte di Cassazione (nelle sentenze n. 21372/2020 e n. 25608/2020) secondo cui l’articolo 14 TUA ha una formulazione generica che non consente di individuare con chiarezza il momento della decorrenza del termine biennale di decadenza e, più in generale, la sua applicabilità nelle ipotesi in cui il rimborso abbia ad oggetto i crediti di imposta emergenti dalle dichiarazioni di consumo presentate dai soggetti passivi dell’accisa.