compliance e AEO

No iva per importazioni per test, esami, prove e analisi

È possibile introdurre beni, senza applicazione dell’IVA, in temporanea importazione allo scopo di sottoporlo ad esami, analisi e test?   Al riguardo, l’articolo 72 della direttiva 2009/132/CE recita che: “ Fatti salvi gli articoli da 73 a 78 sono ammessi in esenzione i beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.” il quale, però, non trova una puntuale trasposizione nella normativa italiana. In virtù, però, del principio dell’efficacia verticale delle direttive non recepite dallo Stato membro la suddetta norma deve considerarsi vincolante ed efficace e sulla scorta della risposta n.19/2025 dell’Agenzia delle Entrate  su “Importazioni di beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove – Articoli 72 e ss. della Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 – Trattamento IVA”  è possibile ritenere che: “ le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possano avvenire senza applicazione dell’IVA, in sostanziale continuità quindi con gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 489 del 1997.”.

Tale condizione esige che: “

  • beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni (articolo 73);
  • sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale (articolo 74);
  • l’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate (articolo 75);
  • gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati (articolo 76)” .

Questo beneficio, in una prospettiva di ottimizzazione doganale, può essere associato al regime delle franchigie regolato dal regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.